Causa di non punibilità per tenuità del fatto e rifiuto di sottoporsi all'alcoltest

Causa di non punibilità per tenuità del fatto e rifiuto di sottoporsi all'alcoltest

La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131- bis cod. pen., é compatibile con il reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcolimetrico, previsto dall'art. 186, comma 7, cod. strada.

In tal senso si è espressa la Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 5894 del 13 febbraio 2023.

Mercoledi 15 Febbraio 2023

Il caso: La Corte d'appello di Messina confermava la sentenza con la quale il Tribunale aveva condannato Tizio alla pena ritenuta di giustizia e alle connesse statuizioni in relazione al reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti tossicologici (art. 187, comma 8, Cod. strada).

La Corte di merito disattendeva le doglianze rassegnate con l'atto d'appello circa l'affermazione di responsabilità, la configurabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto e la commisurazione del trattamento sanzionatorio .

Tizio ricorre in Cassazione, che, nel ritenere fondata la censura afferente il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. , così statuisce:

a) La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., applicabile ad ogni fattispecie criminosa, é stata ritenuta dalle Sezioni Unite della Corte compatibile con il reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcolimetrico, previsto dall'art. 186, comma settimo, Cod. Strada, sul rilievo che, accertata la situazione pericolosa e dunque l'offesa, resta pur sempre uno spazio per apprezzare in concreto, alla stregua della manifestazione del reato, ed al solo fine della valutazione della gravità dell'illecito, quale sia lo sfondo fattuale in cui la condotta si inscrive e quale sia, in conseguenza, il possibile impatto pregiudizievole per il bene tutelato;

b) alla luce di tali principi, va osservato che, nella specie, non vi sono elementi per affermare la sussistenza di elementi ostativi ai fini della configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod.pen.: le circostanze in cui Tizio veniva fermato sono state di fatto trascurate nella sentenza impugnata e risultano solo sommariamente indicate nella sentenza di primo grado, ove si fa unicamente cenno al fatto che l'odierno imputato veniva visto dalla pattuglia in transito mentre parcheggiava improvvisamente sul ciglio di una strada a Messina;

c) nel caso in esame, la Corte messinese si è limitata a escludere l'applicabilità della causa di non punibilità formulando una valutazione ipotetica e generica sul pericolo che l'imputato avrebbe potuto rappresentare ove si fosse posto alla guida di un mezzo di locomozione sotto l'effetto di sostanze stupefacenti: in tal modo, però, lungi dall'elaborare la necessaria caratterizzazione del fatto concreto la Corte non fa altro che riprodurre il paradigma astratto della fattispecie criminosa contestata, che però - come detto - non é in generale esclusa dall'applicazione della particolare tenuità del fatto, se non laddove sia esplicitato ed argomentato un particolare pregiudizio al bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice.

Allegato:

Cassazione penale sentenza n.5894 2023

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