Con la sentenza n. 22806/2024 la Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione torna ad occuparsi dei presupposti in presenza dei quali può esere applicata la causa di esclusione della punibilità per tenutità del fatto al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare.
Venerdi 14 Giugno 2024 |
Il caso: la Corte di appello di Torino, ferma la responsabilità di Tizio in relazione al reato di cui all'art 570 bis cod. pen (per non avere versato quanto stabilito dal Tribunale di Vercelli per il mantenimento della figlia minore, dal maggio 2019 e in permanenza) riconosciuta dalla decisione appellata in esito a giudizio abbreviato, riduceva il trattamento irrogato dal Tribunale di Vercelli in ragione del riconoscimento delle attenuanti generiche, escluse in primo grado.
La difesa di Tizio ricorre in Cassazione, lamentando il difetto integrale di motivazione con riguardo alla richiesta, formalizzata con l'appello, diretta alla applicabilità, nel caso di specie, della causa di non punibilità prevista dall'art 131-bis cod. pen.
Per la Suprema Corte la doglianza è manifestamente infondata:
a) la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. è applicabile al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare a condizione che l'omessa corresponsione del contributo al mantenimento abbia avuto carattere di mera occasionalità;
b) laddove, di contro, la condotta illecita si sia protratta nel tempo sostanziandosi in reiterate omissioni nel versamento del contributo al mantenimento, essendo l'abitualità del comportamento ostativa al riconoscimento del beneficio e irrilevante la particolare tenuità di ogni singola azione od omissione, la causa di non punibilità in questione non potrà trovare applicazione;
c) nel caso di specie, l'inadempimento contestato all'imputato si è protratto ininterrottamente per circa tre anni, cosi da rendere la situazione a giudizio inconciliabile, per quanto sopra rassegnato, con la rivendicata applicabilità dell'art 131-bis cod. pen.