Al giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo non si applica la sospensione feriale dei termini (1 agosto – 31 agosto), prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742
Lo ha ricordato la Corte di Cassazione con l’ordinanza 15158/2024, pubblicata il 30 maggio 2024.
Martedi 11 Giugno 2024 |
IL CASO: Nell’ambito di un pignoramento presso terzi, una banca, quale terzo pignorato, rendendo la dichiarazione prevista dall’art. 547 c.p.c. comunicava di essere debitrice di una piccola somma.
Successivamente la banca rettificava la dichiarazione comunicando al creditore di detenere un libretto di deposito nominativo con un saldo creditore "apparente" alla data della dichiarazione di 80.000,00 Euro, ma che il libretto di deposito nominativo risultava essere costituito in pegno a fronte di un credito di firma di pari importo concesso alla debitrice dalla stessa banca pignorata.
Pertanto il creditore instaurava il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo che veniva rigettato sia dal Tribunale sia dalla Corte di Appello, sul presupposto della esistenza di un timbro postale sull'atto di costituzione in pegno, ritenuto idoneo ad attribuire data certa al documento.
La creditrice, rimasta soccombente in entrambi i gradi di giudizio, investiva della questione la Corte di Cassazione.
LA DECISIONE: I giudici di legittimità, senza entrare nel merito dei motivi dell’impugnazione, hanno dichiarato il ricorso inammissibile per essere stato proposto tardivamente, oltre il termine (c.d. lungo) di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza che era stata pubblicata il 4 marzo 2020, non notificata.
Il ricorso per cassazione era stato, invece, notificato il 7 dicembre 2020, quindi, oltre il termine (c.d. lungo) di sei mesi per la proposizione dell'impugnazione.
Gli Ermellini, dopo aver evidenziato che la sentenza impugnata aveva deciso una opposizione esecutiva o, comunque, una causa di cognizione correlata al processo esecutivo, hanno osservato che:
il combinato disposto dell'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 sottrae espressamente alla sospensione feriale dei termini le "opposizioni all'esecuzione", locuzione da intendersi riferita a tutti i giudizi oppositivi (all'esecuzione, agli atti esecutivi, di terzo all'esecuzione), proposti sia prima che dopo l'inizio della procedura esecutiva, a detta categoria riconducendosi pure i giudizi di accertamento dell'obbligo del terzo (Cass. ord. 12/11/2014, n. 24047 ; Cass. ord. 06/06/2008, n. 15010);
l'inoperatività della sospensione feriale, in quanto afferente alla natura della lite, regola l'intero svolgimento del processo oppositivo, cioè vale in ogni sua fase e grado, incluse le impugnazioni (a prescindere dal contenuto della pronuncia e dai motivi di gravame), e legittima pertanto il rilievo, anche officioso, della tardività del ricorso per cassazione.