Notifica per posta: l’agente postale non ha l’obbligo di identificare il soggetto che riceve l’atto

Notifica per posta: l’agente postale non ha l’obbligo di identificare il soggetto che riceve l’atto

Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, l'agente non ha l'obbligo di procedere alla identificazione del soggetto al quale consegna l'atto.

Lunedi 17 Giugno 2024

Egli ha soltanto l'obbligo di attestare che, nel luogo e nella data indicati nell'avviso di ricevimento, in sua presenza un soggetto qualificatosi destinatario dell'atto ha apposto una firma.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 14279/2024, pubblicata il 22 maggio 2024.

IL CASO: Un contribuente proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale avverso una cartella di pagamento che le era stata notificata dall’agente della riscossione sulla scorta di un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva accertato nei suoi confronti un reddito da plusvalenze di natura finanziaria non dichiarato ed un reddito superiore rispetto a quello dichiarato.

L’avviso di accertamento era stato notificato a mezzo del servizio postale. Il contribuente disconosceva la firma apposta sul relativo avviso di ricevimento.

La Commissione Tributaria Provinciale dava torto al contribuente rigettando il ricorso e condannandolo al pagamento delle spese processuali.

Di diverso avviso la Commissione Tributaria Regionale adita dal contribuente la quale , dopo aver disposto una consulenza tecnica d’ufficio, accoglieva l’appello da quest’ultimo promosso ed annullava la cartella di pagamento impugnata e compensava le spese del doppio grado di giudizio.

Pertanto, l’Agenzia delle Entrate investiva della questione la Corte di Cassazione deducendo l’erroneità della decisione dei giudici tributari di secondo grado evidenziando che :

  1. la consulenza tecnica d’ufficio disposta in grado di appello, al fine di accertare l'apocrifia della sottoscrizione da parte del contribuente dell'avviso di ricevimento relativo all’atto di accertamento presupposto della cartella impugnata, era sostanzialmente superflua, tenuto conto che, ai fini della validità della notificazione non è sufficiente il semplice disconoscimento della firma, non avendo il contribuente contestato le altre risultanze della relata di notifica. Pertanto, la notifica si doveva considerare perfezionata nel momento in cui l'atto era entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario;

  2. spettava al contribuente fornire la prova che la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento era avvenuta da parte di un soggetto non titolato, a lui del tutto estraneo e con conseguente impossibilità di avere conoscenza dell'atto;

Inoltre, deduceva che:

  1. ai fini del perfezionamento della notifica, l'agente postale non ha il compito di procedere all'identificazione del consegnatario dell'atto, e quindi all'accertamento della veridicità della dichiarazione che il consegnatario dell'atto gli rilasci (dichiarazione di essere, per l'appunto, il destinatario dell'atto). Pertanto, una volta che l'agente postale abbia raccolto la dichiarazione, seguita poi dalla firma della ricevuta, e così consegnato l'atto nelle mani di colui che ha assunto di essere il destinatario dello stesso, la sequenza notificatoria è da considerarsi legittima;

  2. l'avviso di ricevimento fa fede fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha redatto;

  3. il ricorrente in primo grado aveva richiesto la querela di falso per accertare la falsità della sottoscrizione dell'avviso di ricevimento in questione, e che tale querela era stata dichiarata inammissibile con sentenza del Tribunale. Di conseguenza, la Commissione Tributaria Regionale non avrebbe potuto ammettere in grado di appello un nuovo esperimento istruttorio (la C.T.U. in caso di istanza di verificazione) in presenza dell'unico incombente richiesto in primo grado, e cioè la querela di falso.

LA DECISIONE: I motivi del ricorso promosso dall’Agenzia delle Entrate sono stati ritenuti fondati dalla Corte di Cassazione la quale, nel decidere nel merito, ha rigettato il ricorso originariamente proposto dal contribuente avverso la cartella di pagamento, osservando che:

  1. nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, "ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla firma del destinatario o di persona delegata, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dal comma 3 dell’art. 7 della  legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, essendo irrilevante la circostanza che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160 cod. proc. civ." (Cass., sez. U., 27 aprile 2010, n. 9962; v. anche Cass. 30 marzo 2016, n. 6126);

  2. gli avvisi di ricevimento si palesano suscettibili di provare, fino a querela di falso, la consegna degli atti ove ricorrano le seguenti condizioni: i) gli atti risultino consegnati all'indirizzo del destinatario; ii) la persona indicata come consegnataria dell'atto abbia apposto la propria firma (ancorché illeggibile) nello spazio dell'avviso di ricevimento relativo alla firma del destinatario o di persona delegata;

  3. al fine di considerare validamente eseguita e perfezionata la notifica, la sequenza notificatoria che assume rilevanza, è unicamente quella prevista dai commi 1 e 2 dell'art. 7,della legge n. 890/1982. Pertanto, una volta che l'agente abbia raccolto la dichiarazione, seguita poi dalla firma della ricevuta, e così consegnato l'atto nelle mani di colui che ha assunto di essere il destinatario dello stesso, la sequenza notificatoria è legittima, rispondendo al modello legale, e dunque l'atto è da intendersi notificato al destinatario;

Nel caso di specie, hanno concluso gli Ermellini, al fine di contestare le risultanze dell'avviso di ricevimento, sarebbe dovuta intervenire una pronuncia di falsità a seguito di querela di falso, querela che è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale la cui decisione è passata in giudicato per non essere stata impugnata dal contribuente che aveva interesse a fare accertare la falsità del predetto avviso di ricevimento con conseguente perfezionamento del procedimento notificatorio.

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