Lo ha stabilito il Tribunale di Milano decretando la nullità dell’accertamento da parte degli agenti in quanto non hanno avvisato il conducente della possibilità di nominare un difensore di fiducia prima di effettuare il test con l’etilometro.
La situazione richiama inevitabilmente alla mente quello che si vede abitualmente nei telefilm che arrivano da oltreoceano, dove gli agenti, nell’atto di arrestare il malvivente colto sul fatto o il sospettato, lo informano sempre dei suoi diritti (la famosa frase: “hai diritto di rimanere in silenzio…” ecc. ecc.), pena l’annullamento dell’arresto.
Va detto comunque che in questo caso la Polizia aveva avvertito il conducente del suo diritto di nominare un avvocato di fiducia ma solo dopo aver effettuato il test con l’etilometro.
Il guidatore è stato quindi assolto nonostante fosse stato trovato positivo al controllo alcolemico in quanto il risultato del test è stato dichiarato nullo dal Giudice, praticamente una prova senza alcuna validità.
Nelle motivazioni della sentenza si legge infatti che “l'accertamento mediante etilometro dello stato di ebbrezza, ai sensi del D.Lgs, 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 4, è da considerarsi accertamento tecnico irripetibile stante l'alterabilità, modificabilità e tendenza alla dispersione degli elementi di fatto che sono oggetto dell'analisi”.
Il giudice chiarisce comunque che l'obbligo di avvertire l'automobilista del diritto di farsi assistere da un legale “non ricorre unicamente nel caso in cui l'accertamento venga eseguito in via esplorativa”.
Ma nel caso di specie tale obbligo sussisteva chiaramente in quanto dal verbale risulta che “era possibile desumere lo stato di alterazione del conducente”.
Tuttavia, l’accertamento ictu oculi dello stato di alterazione non è però sufficiente a condannare l’imputato in mancanza dell’esito dell’etilometro che è stato dichiarato nullo.
Precisiamo naturalmente che, pur costituendo un importante precedente, si tratta di una sentenza “di merito” che può essere comunque sempre disattesa da altri Tribunali e da altri Giudici, come del resto accade anche per sentenze emesse dalla Cassazione.
Di seguito il testo della sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
Il Giudice D.SSA DONATELLA BANCI BUONAMICI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(artt. 544 e segg. c.p.p.)
nel procedimento penale a carico di AAA elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori ..omissis..
IMPUTATO
di cui all'art. 186 bis comma 1. lett.a) e art. 186 bis, comma 3, in relaz. all'art. 186 comma 2 lett. b) D.Lvo 30.4.1992 n.285 perchè nella sua qualità di conducente di età inferiore ad anni 21, circolava sulla pubblica via alla guida dell'autovettura ...omissis..., benché fosse in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche (tasso alcolemico riscontrato 1,24 e 1,28 g/l).
Le parti chiedono l'assoluzione perché il fatto non sussiste.
Il difensore in subordine minimo della pena e doppi benefici,
Il Giudice provvede come da separato dispositivo di cui dà lettura
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di opposizione decreto penale di condanna n, 4856/12 emesso dal GIP del Tribunale di Milano in data 28.9.2012 il difensore di AAA, munito di procura speciale formulava richiesta di definizione del procedimento a mezzo giudizio abbreviato, ed il Giudice, ammesso il rito abbreviato invitava le parti alle conclusioni.
Il PM ed il difensore dell'imputato chiedevano concordemente sentenza di non luogo a procedere ed il giudice decideva in conformità dando lettura di separato dispositivo.
Si impone dall'esame degli atti contenuti nel fascicolo del PM l'assoluzione dell'imputato per il reato a lui ascritto.
Come si evince dall'analisi degli atti contenuti nel fascicolo, AAA, dopo essere stato fermato da due agenti della Polizia di Stato veniva sottoposto ad esame alcolimetríco che dava esito positivo.
Tale operazione tuttavia veniva svolta senza che il AAA fosse preventivamente avvertito della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.
Solo dopo l'esecuzione dell'alcoltest, alle ore 4:25, il AAA veniva avvisato della facoltà di nominare un difensore di fiducia.
Da ciò consegue la nullità dell'accertamento al quale è stato sottoposto l'imputato.
L'accertamento mediante etilometro dello stato di ebbrezza (recte della misura della concentrazione alcoolica nell'aria alveolare espirata), ai sensi del D.Lgs, 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 4, è da considerarsi accertamento tecnico irripetibile stante l'alterabilità, modificabilità e tendenza alla dispersione degli elementi di fatto che sono oggetto dell'analisi,
Tale obbligo non ricorre unicamente nel caso in cui l'accertamento venga eseguito in via esplorativa, risultando espressione di una attività di polizia amministrativa; nel caso di specie certamente tale obbligo sussisteva atteso che è la stessa PG a dare atto del fatto che, già al momento dell'accertamento era possibile desumere lo stato di alterazione del conducente.
In assenza degli elementi di prova forniti dall'esame alcolemico, non vi sono elementi sufficienti per ritenere la penale responsabilità dell'imputato: nel verbale gli operanti danno solo atto che l'imputato al momento del controllo aveva occhi lucidi ed alito vinoso.
Si tratta di elementi certamente sintomatici di uno stato di alterazione ma che, stante la loro genericità non consentono di affermare che AAA presentasse una concentrazione alcolica superiore al limite di legge.
P.Q.M.
Il Giudice
Visti gli artt. 530 comma 2 cpp
assolve
AAA dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste
Milano, 10/5/2013
IL Cancelliere Davide ANELLO
Il Giudice dr.ssa Donatella Banci Buonamici