Illegittimo installare l'autovelox in senso di marcia opposto a quello del decreto autorizzativo

A cura della Redazione.
Illegittimo installare l'autovelox in senso di marcia opposto a quello del decreto autorizzativo

La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 12309/2019 si pronuncia in merito alla illegittimità dell'accertamento della violazione dei limiti di velocità rilevata tramite autovelox posizionato sul lato opposto rispetto a quello per il quale la Prefettura aveva autorizzato l'installazione.

Lunedi 27 Maggio 2019

Il caso: Il Giudice di pace, accertata l'illegittima apposizione dell'autovelox sul lato destro della carreggiata, anziche' sul lato sinistro, come autorizzato dal decreto prefettizio, accoglieva l'opposizione proposta da Tizio avverso un processo verbale di contravvenzione elevato a suo carico in ordine alla violazione dell'articolo 142 C.d.S. e annullava il provvedimento impugnato.

Il Comune proponeva appello, che il Tribunale rigettava, confermando la sentenza di primo grado.

Il Comune ricorre in Cassazione, osservando che il Tribunale aveva errato nel ritenere illegittimo il posizionamento dell'apparecchiatura sul lato destro anziche' sull'alto sinistro dir. di marcia (OMISSIS), non tenendo presente che il Decreto Legge n. 121 del 2002, articolo 4, convertito con L. n. 168 del 2002, conferisce al Prefetto la competenza di individuare le strade o i tratti di strada in cui possono essere installati i dispositivi di controllo della velocita' senza che sia specificato il senso di marcia.

La Corte di Cassazione, nel rigettare l'impugnazione, osserva quanto segue:

  • come già enunciato in precedenza, qualora - come verificatosi nella fattispecie - il decreto prefettizio abbia previsto la legittima installazione dell'autovelox lungo un solo senso di marcia...ed, invece, l'accertamento sia stato effettuato mediante la rilevazione di un autovelox posizionato sul contrapposto senso di marcia, ne consegue che, difettando a monte l'adozione di uno specifico provvedimento autorizzativo, il relativo verbale di contestazione differita della violazione di cui all'articolo 142 C.d.S. debba ritenersi affetto da "illegittimita' derivata";

  • peraltro,  in tema di violazioni del codice della strada, e' pur vero che il Decreto Legge 20 giugno 2002, n. 121, articolo 4, (convertito, con modificazioni, nella L. 1 agosto 2002, n. 168) conferisce al prefetto la competenza ad individuare le strade o i tratti di strada in cui possono essere installati dispositivi di controllo della velocita', precisandosi che detta norma non richiede che il provvedimento prefettizio specifichi necessariamente il senso di marcia interessato dalla rilevazione;

  • argomentando a contrario, si desume che se nel decreto prefettizio e' contenuto specificamente il riferimento ad un determinato senso di marcia (come accaduto nel caso sottoposto all'esame del giudice di appello), il rilevamento elettronico della velocita' e la correlata attivita' di accertamento (con contestazione differita) degli agenti stradali intanto potranno ritenersi legittimi se riferiti all'autovelox come posizionato in conformita' al decreto autorizzativo, e non, invece, con riguardo ad altro autovelox posizionato sulla stessa strada e in prossimita' dello stesso punto chilometrico ma sulla carreggiata o corsia opposta, che non abbiano costituito oggetto di previsione da parte dello stesso o di altro provvedimento autorizzativo.

Allegato:

Corte di Cassazione|Sezione 6 2|Civile|Ordinanza 9 maggio 2019  n. 12309

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