Azione di rivalsa dell’assicurazione nei confronti dell’assicurato per inoperativita’ della polizza: prescrizione e dies a quo.

Azione di rivalsa dell’assicurazione nei confronti dell’assicurato per inoperativita’ della polizza: prescrizione e dies a quo.
Martedi 28 Maggio 2019

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 13600 del 21 maggio 2019 ha affrontato la problematica del dies a quo della prescrizione dell’azione di rivalsa riconosciuta all’assicuratore allorquando quest’ultima risarcisce il danneggiato in seguito ad un incidente stradale provocato da un conducente di un veicolo ritrovato a guidare in stato di ebbrezza.

La Corte di Cassazione nell’ordinanza citata ritiene che il termine prescrizionale dell’azione di rivalsa  inizi a decorrere dal giorno in cui l’assicuratore effettua il pagamento al danneggiato ( si ricorda che l’attuale testo dell’art. 2952 c.c. 2° comma è il seguente : “Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione  si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni”.

Il testo oggi in vigore prima della sostituzione disposta dal decreto-legge n. 134/2008 era il seguente: «Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno e quelli derivanti dal contratto di riassicurazione in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.”; e così la Cassazione scrive: “non sussistono, infatti, ragioni per discostarsi dal consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, in ipotesi di azione di rivalsa a norma della L. n. 990 del 1969, art. 18, comma 2(sostituito dall'art. 144, comma 2 C.D.A.), il termine di prescrizione è quello di cui all'art. 2952 c.c., comma 2 e decorre dal giorno in cui l'assicuratore abbia provveduto al pagamento dell'indennizzo a favore del terzo danneggiato (cfr. Cass. n. 10351/2000 e Cass. n. 29833/2008), con la precisazione che il diritto di rivalsa "decorre da quando tale diritto può essere fatto valere e perciò, nel caso di pluralità di pagamenti parziali in tempi diversi, il predetto termine inizia a decorrere dalla data di corresponsione di ciascuno di essi, e non invece dall'ultimo pagamento, pur se con questo si realizza il globale depauperamento dell'assicuratore" (Cass. n. 4363/1997; conforme Cass. n. 6769/2001).

Tale principio ha trovato conferma anche in Cass. n. 5088/2010 che -lungi dal derogarvi, come parrebbe sostenere la sentenza impugnata- si è limitata ad estenderlo all'ipotesi della rivalsa effettuata dal F.G.V.S., affermando che "il principio secondo cui all'azione di rivalsa prevista dalla L. n. 990 del 1969, art. 18, comma 2, ("ratione temporis" applicabile nella specie) si applica il termine di prescrizione annuale di cui all'art. 2952 c.c., comma 2, che decorre dal giorno in cui l'assicuratore abbia provveduto al pagamento dell'indennizzo a favore del terzo danneggiato, si estende, stante l'identità di "ratio", anche all'ipotesi in cui l'azione di rivalsa sia esercitata dal Fondo di Garanzia, ora gestito dal Consap, che abbia risarcito direttamente il danno ai sensi del D.L. n. 576 del 1978, art. 4, convertito, con modif., nella L. n. 738 del 1978".

La Suprema Corte, inoltre, avendo individuato nel pagamento il momento iniziale in cui comincia a decorrere la prescrizione non ritiene che la stessa possa rimanere sospesa sino al passaggio in giudicato della sentenza relativa al processo riguardante il danneggiato poi risarcito.

La prescrizione può essere interrotta con un atto di costituzione in mora e troverà  applicazione il principio generale di cui all'art. 1334 c.c. (secondo cui "gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati") con la conseguenza che l’effetto interruttivo si verificherà dal giorno in cui l’assicurato riceve la raccomandata. L’art. 18, 2° comma 2 legge n. 990/1969 (oggi abrogato e sostituito dall’art. 144, 2° comma D.lvo. n. 209 /2005 che così recita : “Per l'intero massimale di polizza l’impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno.

L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione, prevede l’inoperatività della copertura assicurativa per guida in stato di ebbrezza e per trasporto difforme rispetto alle previsione di legge e della carta di circolazione. La norma mentre da una parte statuisce l’inopponibilità delle questioni riguardanti relative all’inoperatività della polizza al danneggiato/ terzo rispetto al contratto di assicurazione dall’altra riconosce all’assicuratore la possibilità di agire in rivalsa nei confronti del suo assicurato.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione è consolidata sul punto di riconoscere il risarcimento al danneggiato indipendentemente dalle vicende contrattuali tra ente assicuratore ed assicurato sul presupposto che le vicende contrattuali riguardano solo le parti e non possono estendersi gli effetti ai terzi se non nei casi espressamente previsti dalla legge (“ In tema di assicurazione obbligatoria r.c.a., la clausola contrattuale che prevede l'inoperatività della garanzia, qualora il veicolo assicurato sia condotto al momento del sinistro da persona non munita della prescritta patente di guida, è inopponibile a chi faccia valere i danni subiti iure proprio per la morte di un congiunto a seguito di un incidente stradale avvenuto mentre quest'ultimo era trasportato su un'autovettura guidata da una persona ubriaca, alla quale era stata sospesa la patente e andava addebitata la responsabilità del sinistro, non rilevando in senso contrario che la vittima fosse il proprietario del veicolo e il titolare della relativa polizza. Cass. civ. Sez. III, 27/08/2014, n. 18308C. e altri c. Soc. N.T. Assicurazioni);  la Suprema Corte nell’ordinanza n. 9448/2015, ha  affrontato il caso ben diverso in cui un soggetto che  stipula una polizza assicurativa, non rca obbligatoria, e subisce un danno in un incidente stradale da lui stesso provocato per guida in stato di ebbrezza non ha diritto ad alcun riconoscimento di un indennizzo perché è stato lui stesso assicurato con la sua condotta colposa o dolosa ad aver dato luogo all’incidente, e, quindi al suo danno.

La Corte applica in questo caso la norma generale prevista dal codice civile all’art. 1900 e così scrive: “Relativamente al primo motivo va, innanzitutto, precisato che l'inoperatività della garanzia assicurativa è stata fatta discendere non solo dalla clausole pattizie di cui si assume la vessatorietà (e dall'implicito richiamo in esse alle fattispecie di cui agli artt. 186 e 187 C.d.S.), ma anche dal principio di cui all'art. 1900 c.c., secondo il quale l'assicurazione non si estende ai rischi provocati volontariamente e con colpa grave del beneficiario: principio, il quale trova applicazione anche quando la condotta dell'assicurato, caratterizzata dal dolo o dalla colpa grave, non sia stata la causa unica del verificarsi dell'evento dannoso. Invero, per quanto è dato desumere dallo "stralcio" riportato in ricorso, le suddette clausole sono pienamente conformi alla norma cit..

Ne consegue che il motivo appare manifestamente infondato alla luce di principio acquisito nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la clausola che esclude dall'obbligo dell'indennizzo anche i sinistri agevolati da dolo o colpa grave riproduce un dettato di legge e quindi non abbisogna di alcuna forma speciale (cfr. Cass. 31 luglio 2006, n. 17441).

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.13600/2019

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