Contribuente paga le tasse con bonifico entro la scadenza e la banca accredita la somma in ritardo: e’ sanzionabile?

Contribuente paga le tasse con bonifico entro la scadenza e la banca accredita la somma in ritardo: e’ sanzionabile?

Con l’ordinanza n. 13759/2019 del 22/5/2019, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla sanzionabilità o meno del contribuente che paga le tasse con bonifico entro la data di scadenza e la banca accredita la somma in ritardo.

Martedi 28 Maggio 2019

IL CASO: la vicenda prende spunto dalla notifica da parte di un ente creditore di alcuni avvisi di accertamento ad una società aventi ad oggetto l’irrogazione di sanzioni per il tardivo versamento delle accise il cui pagamento doveva essere eseguito entro la fine di ciascun mese. La società contribuente proponeva ricorso avverso i suddetti avvisi deducendo che il pagamento era stato eseguito con bonifico bancario disposto in data antecedente la scadenza e le somme erano state accreditate dalla banca in ritardo e oltre il termine di scadenza. Il ricorso veniva accolto parzialmente dalla Commissione Tributaria Provinciale che applicava il cumulo giuridico delle sanzioni.

La sentenza di prime cure veniva confermata dalla Commissione Tributaria Regionale sul gravame proposto dall’ente creditore. Il Giudice di secondo grado, ritenendo tempestivi i pagamenti, accoglieva l’appello incidentale proposto dalla società contribuente, stante la disposizione di bonifico effettuata dalla contribuente prima della scadenza del termine per il pagamento.,

LA DECISIONE: La Cassazione chiamata a pronunciarsi sul ricorso promosso dall’ente creditore, premesso che il bonifico bancario è un modo di pagamento delle accise, ha rigettato il ricorso, evidenziando che le conseguenze del ritardo non sono da addebitare al contribuente ma alla banca che doveva procedere materialmente al pagamento in favore dell’ente creditore.

Pertanto, secondo i giudici di legittimità, nessuna sanzione può essere irrogata al contribuente nel caso in cui quest’ultimo provvede al versamento delle imposte entro la data di scadenza utilizzando come mezzo di pagamento il bonifico e l’istituto bancario accredita in ritardo la somma in favore dell’ente creditore.

Gli Ermellini hanno osservato che con la legge 2 dicembre 1975 n. 576, art. 17 u.c., aggiunto dal D.L. 4 marzo 1976 n. 30, articolo 4, convertito con la legge 2 maggio 1976, n. 160, il legislatore ha previsto che la banca che non provveda, nel termine previsto, al versamento alla tesoreria dello Stato delle imposte al cui pagamento è stata delegata deve corrispondere una penale per ogni giorno di ritardo.

Scopo della suddetta norma, hanno continuato gli Ermellini, è quello di rendere inaccettabile per le aziende di credito il rischio di un ritardo nel versamento e di precludere movimenti speculativi su somme ingenti, appartenenti all'intera collettività nazionale, e ciò sul presupposto che l'obbligo contributivo a carico del contribuente deve ritenersi assolto con la delega di pagamento effettuata alla banca.

Anche per il pagamento delle accise, hanno concluso gli Ermellini, deve ritenersi sussistente lo stesso presupposto, anche se in questi casi non è previsto il pagamento di una penale a carico della banca che ritardi nell’accredito dei pagamenti effettuati dai contribuenti.

Allegato:

Cassazione tributaria ordinanza n.13759/2019

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