Omessa distrazione delle spese processuali in favore del procuratore antistatario: quale rimedio?

Omessa distrazione delle spese processuali in favore del procuratore antistatario: quale rimedio?
Lunedi 27 Maggio 2019

Qual è il rimedio esperibile nel caso in cui il Giudice nell’emettere la sentenza ometta di liquidare le spese del giudizio in favore del procuratore dichiaratosi antistatario?

La questione è stata affrontata di recente dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8436/2019, pubblicata il 26 marzo scorso, con la quale i giudici di legittimità hanno affermato che in questi casi il rimedio esperibile è quello dell’istanza di correzione dell’errore materiale di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. e non gli ordinari mezzi di impugnazione.

IL CASO: Nell’ambito di un giudizio di Cassazione, il difensore del controricorrente con la memoria ex art. 378 c.p.c. si dichiarava antistatario e chiedeva che nel caso di rigetto del ricorso principale venisse disposta la distrazione delle spese legali in suo favore.

La Cassazione, nel rigettare il ricorso e condannare il ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente ometteva di disporne la distrazione in favore del difensore di quest’ultimo. Pertanto, il legale del controricorrente depositava istanza di correzione dell’errore materiale, alla quale si opponeva il ricorrente principale.

LA DECISIONE: Con l’ordinanza in commento, gli Ermellini hanno accolto l’istanza di correzione formulata dal legale del controricorrente, sulla scorta delle seguenti osservazioni:

  1. In assenza di una espressa indicazione legislativa, il rimedio esperibile nel caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma;

  2. La procedura di correzione errore materiale, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93 c.p.c., comma 2 - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. S.U., n. 16037/2010; n. 12437/2017);

  3. Il difensore munito di procura che formula istanza di distrazione delle spese di giudizio e degli onorari a proprio favore, dichiarando di aver anticipato le prime e di non aver ricevuto i secondi, agisce per un diritto proprio e autonomo. Di conseguenza, il credito sorge direttamente a favore del difensore nei confronti del soccombente e che ai fini della distrazione è sufficiente la sua dichiarazione, senza alcun margine di sindacato sulla rispondenza al vero della stessa.

Allegato:

Corte di Cassazione|Sezione 6 2|Civile|Ordinanza 26 marzo 2019 n. 8436

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