Nell’ambito dei giudizi civili, la parte rimasta soccombente non può essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore della parte vittoriosa, non costituitasi.
Venerdi 13 Giugno 2025 |
Così si è espressa la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 14972, pubblicata il 4 giugno 2025.
IL CASO: Un avvocato conveniva innanzi al Giudice di Pace un suo ex assistito al fine di ottenere il pagamento dei compensi maturati per l'attività professionale svolta quale difensore d'ufficio in un procedimento penale.
Il giudizio, nel quale il convenuto non si costituiva, si concludeva con l'accoglimento della domanda attorea. La decisione di primo grado veniva confermata dal Tribunale che, nel rigettare l'appello promosso dall'originario convenuto, condannava quest'ultimo al pagamento delle spese legali a favore dell’appellato, che non si era costituito nel giudizio del gravame.
Quindi, l'originario convenuto si rivolgeva alla Corte di Cassazione deducendo, tra i motivi dell'impugnazione, la violazione dell'art. 91 cod. proc. civ. e l'illogicità della motivazione, per averlo il Tribunale condannato al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato, non tenendo conto del fatto che quest'ultimo era rimasto contumace nel giudizio di appello.
LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato ritenuto parzialmente fondato dalla Cassazione, la quale, sul punto, ha ricordato che la condanna alle spese processuali, prevista dall’ art. 91 cod. proc. civ., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto.
Pertanto, la condanna al pagamento delle spese di lite non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, non avendo quest'ultimo espletato alcuna attività processuale e sopportato spese al cui rimborso abbia diritto.
Nel caso esaminato, risultando, quindi, l'errore direttamente dalla sentenza, gli Ermellini, hanno deciso nel merito ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., dichiarando che nulla doveva essere disposto in favore della parte appellata a titolo di spese del giudizio d'appello, con conseguente revoca della relativa condanna in favore della parte appellata.