Autovelox: annullabile la multa rilevata su strada priva di banchina.

Autovelox: annullabile la multa rilevata su strada priva di banchina.

La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 1805/2023 specifica le caratteristiche tecniche che deve avere una strada perchè possa essere installato l'autovelox, con conseguente legittimità della contravvenzione rilevata.

Martedi 24 Gennaio 2023

Il caso: Tizio proponeva opposizione avverso tre verbali di violazione delle norme del codice della strada, elevati nei suoi confronti dal Comune per violazione, in tre diverse occasioni, dell’art. 142, commi 8 e 9, del codice della strada, perché circolava sulla S.R. ad una velocità superiore a quella consentita.

Il Giudice di Pace rigettava il ricorso; il Tribunale, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva il gravame proposto da Tizio, annullando i provvedimenti sanzionatori impugnati: il giudice di appello rilevava l’illegittimità della rilevazione dell’infrazione, eseguita a distanza mediante apparecchiatura elettronica, “in quanto il tratto stradale ove la rilevazione è avvenuta non soddisferebbe le caratteristiche tecniche previste dall’art. 2 del Codice della Strada”: infatti la strada lungo la quale sono state contestate le violazioni di cui ai verbali impugnati, “… non presenta alcuna banchina e la presenza di una banchina è un requisito imprescindibile ai fini della qualificazione di una strada quale extraurbana secondaria”.

Il Comune ricorre in Cassazione lamentando la violazione o falsa applicazione dell’art. 4 della legge n. 168 del 2002, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per erroneo apprezzamento delle caratteristiche del tratto di strada sul quale sono state rilevate le infrazioni di cui è causa: infatti, se il giudice di merito avesse eseguito correttamente la valutazione delle caratteristiche della strada, avrebbe rilevato la presenza di due banchine, una per senso di marcia, della larghezza media di metri 0,80 a destra e di metri 1,00 a sinistra

Per la Cassazione la censura è infondata e il ricorso va rigettato: sul punto chiarisce quanto segue:

a) l'art. 201, comma 1 bis, c.d.s., ammette la possibilità di procedere alla contestazione non immediata dell'infrazione mediante rilevatori elettronici di velocità esclusivamente su determinate tipologie di strade, tra cui quelle urbane di scorrimento, rispetto alle quali costituisce elemento strutturale indefettibile, ai sensi dell'art. 2, comma 3, c.d.s., la banchina che, quale spazio della sede stradale, esterno rispetto alla carreggiata e destinato al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza, deve restare libero da ingombri e avere una larghezza tale da consentire l'assolvimento effettivo delle predette funzioni;

b) la banchina è la parte della strada, per la quale non è prevista una misura minima, che si trova oltre la linea continua destra delimitante la carreggiata ed è compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino dei seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati;

c) le dimensioni medie indicate dal Comune, che sono state invece calcolate dal margine della carreggiata sino al piano di campagna laterale alla strada, inclusa dunque l’intera area della cunetta, si riducono ulteriormente rispetto a quanto indicato in ricorso, a conferma dell’assenza, lungo la S.R., di una banchina avente le caratteristiche strutturali delineate dalla normativa applicabile, nell’interpretazione della Corte stessa.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.1805 2023

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