La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 22242/2025 torna ad occuparsi della responsabilità del custode per i danni cagionati dalla cosa in custodia, che viene esclusa dalla condotta imprudente e “distratta” del danneggiato, caduto a terra a causa di un palo della segnaletica stradale.
Lunedi 1 Settembre 2025 |
Il caso: Tizio conveniva in giudizio Roma Capitale, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da lui subiti - quantificati in Euro 13.611,77 o in altra somma ritenuta di giustizia - in occasione del sinistro occorsogli allorché egli, camminando sul marciapiede destro della strada, cadeva rovinosamente per terra a causa della presenza di un palo della segnaletica stradale che ivi si trovava abbandonato, così riportando lesioni.
il Tribunale rigettava la domanda attorea, ritenendo che la condotta del danneggiato fosse stata improntata a negligenza, tale da integrare il caso fortuito e da escludere la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. ;la Corte d'Appello di Roma rigettava il gravame proposto da Tizio, evidenziando che il sinistro era avvenuto in pieno giorno e in condizioni di normale visibilità, tali da escludere che l'appellante, camminando sul marciapiede, non potesse non accorgersi dell'ostacolo: il sinistro, quindi, era avvenuto a causa del comportamento distratto di Tizio.
Tizio ricorre in Cassazione, che, nel ritenere infondate le censure del ricorrente, ribadisce quanto segue:
a) è pacifico che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
b) pertanto il custode può andare esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. solo alle seguenti condizioni:
1) la responsabilità del custode è esclusa dalla prova del "caso fortuito";
2) il caso fortuito può consistere in un fatto naturale, in una condotta d'un terzo estraneo tanto al custode quanto al danneggiato, oppure in un comportamento della vittima;
3) se il caso fortuito è consistito in un fatto naturale o del terzo, esso in tanto esclude la responsabilità del custode, in quanto sia oggettivamente (e cioè per qualunque persona, e non solo per il custode) imprevedibile ed inevitabile;
4) se il caso fortuito è consistito nella condotta della vittima, al fine di stabilire se esso escluda in tutto od in parte la responsabilità del custode debbono applicarsi i seguenti criteri:
- valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno;
- valutare se il danneggiato ha rispettato il "generale dovere di ragionevole cautela";
- escludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza "irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale";
- considerare irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza che la condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile.
c) nel caso in esame, la Corte distrettuale ha applicato correttamente i principi suddetti, in quanto ha valutato l'imprudenza o la negligenza di Tizio in relazione alla indubbia piena visibilità del palo segnaletico sul marciapiede, tanto più che il sinistro avvenne in pieno giorno; in dette condizioni, quindi, è evidente che se Tizio. avesse prestato la necessaria attenzione, il sinistro non si sarebbe verificato, a nulla rilevando - nella prospettiva del custode - la astratta prevedibilità della condotta del danneggiato stesso, come appunto ritenuto dalla Corte romana.