Con l'ordinanza n. 9315/2019 la Corte di Cassazione torna ad occuparsi della responsabilità per cose in custodia della P.A. e del dovere di diligenza del danneggiato, in riferimento alla caduta di un pedone a causa di un avvallamento nel manto stradale.
Il caso: T.R. Conveniva in giudizio il Comune davanti al Tribunale chiedendo il risarcimento dei danni da lei patiti in conseguenza della caduta dovuta - a suo dire - ad un tombino e ad un profondo avvallamento esistenti in una strada cittadina da lei percorsa.
Il Tribunale accoglieva la domanda e condannava il Comune al pagamento della somma di Euro 35.651,67, oltre interessi e con il carico delle spese di giudizio; la pronuncia veniva appellata dal Comune soccombente e la Corte d'appello accoglieva il gravame e, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda di T.R. compensando per intero le spese dei due gradi di giudizio.
T.R. ricorreva in Cassazione, contestando l'errata applicazione da parte della Corte territoriale delle regole in tema di obbligo di custodia.
La Suprema Corte, nel ritenere infondata la doglianza, in tema di responsabilità' civile per danni da cose in custodia, ribadisce che:
a) in revisione ai principi sull'obbligo di obbligo di custodia, con le recenti ordinanze 1 febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483, si è affermato che la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'articolo 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarieta' espresso dall'articolo 2 Cost.;
b) quanto piu' la situazione di possibile danno e' suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto piu' incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso;
c) nel caso in esame la Corte territoriale ha fatto buon governo di tali principi ed ha accertato in punto di fatto che la strada percorsa dalla appellante presentava un avvallamento di minimo spessore, per cui non esisteva alcuna insidia che non fosse evitabile applicando l'ordinaria diligenza;
d) la sentenza impugnata ha accertato la mancanza di un nesso di causalita' tra la presenza del tombino e dell'avvallamento e la caduta, posto che la situazione dei luoghi e l'orario diurno erano prova del fatto che l'uso dell'ordinaria diligenza avrebbe evitato la caduta.
Corte di Cassazione|Sezione 6 3|Civile|Ordinanza 3 aprile 2019 n. 9315