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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano - Presidente -
Dott. PARZIALE Ippolisto - rel. Consigliere -
Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere -
Dott. FALASCHI Milena - Consigliere -
Dott. SCARPA Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 22179/2010 proposto da:
EQUITALIA SPA (OMISSIS), in persona dell'amministratore delegato, elettivamente domiciliata in Roma, Via Federico Cesi 21, presso lo studio dell'avvocato SALVATORI TORRISI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE FIERTLER, come da procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
M.E. - PREFETTURA DI COSENZA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 749/2009 del GIUDICE DI PACE di ROSSANO, depositata il 16/09/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/2016 dal Consigliere Ippolisto Parziale;
udito il sostituto procuratore generale, dott. Rosario Giovanni Russo, che conclude per l'inammissibilità del ricorso.
1. M.E., con ricorso depositato il 9 marzo 2009 davanti al Giudice di Pace di Rossano, proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS), relativa a sanzioni amministrative di cui al D.L. n. 507 del 1999, per la somma di Euro 3.490,70, notificata dalla E. Tr. Ecluitalia spa, quale agente della riscossione dei tributi, per conto dell'ente impositore Prefettura di Cosenza.
Esponeva che: a) l'atto impugnato era nullo per mancata indicazione e sottoscrizione del responsabile del procedimento e per assenza di una congrua motivazione; b) nel merito, la pretesa di cui al ruolo non esisteva e la cartella esattoriale era imprecisa per omessa specificazione degli importi richiesti; c) le somme in questione erano prescritte ed il ruolo era stato annullato dal Giudice di Pace di Rossano.
La ricorrente domandava, pertanto, che la cartella di pagamento fosse annullata o dichiarata nulla. ...
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