Gli elementi costitutivi del reato di oltraggio a pubblico ufficiale

Gli elementi costitutivi del reato di oltraggio a pubblico ufficiale

Ai fini della integrazione del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale è indispensabile che la frase oltraggiosa raggiunga persone estranee non soltanto ai pubblici ufficiali che siano direttamente investiti dalle offese, ma anche alle pubbliche funzioni in corso di svolgimento, atteso che solo in tali condizioni può crearsi il pericolo alla considerazione sociale ed all'autorevolezza della Pubblica Amministrazione.

Giovedi 20 Novembre 2025

In tal senso ha deciso la Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 35233/2025.

Il fatto: Tizio, dopo essere stato multato per divieto di sosta, aveva insistentemente preteso che l'operatrice strappasse la multa e aveva afferrato il bollettario, lanciandoglielo in direzione del viso. Poco dopo, presso il Comando di Polizia municipale di Modica, l'imputato aveva rinnovato le sue illegittime pretese e, a fronte di un nuovo rifiuto, aveva dapprima scagliato del denaro all'indirizzo di Caio, e, successivamente, aveva spinto il medesimo contro la porta d'ingresso.

Il giudizio: La Corte di appello di Catania, in riforma della pronuncia del Tribunale di Ragusa, qualificati ai sensi dell'art. 341-bis cod. pen. i reati ascritti all'imputato ai capi 1) e 2) della rubrica, originariamente contestati ex art. 337 cod. pen., dichiarava Tizio colpevole dei reati di cui ai capi 2) e 3) e lo condannava alla pena di mesi quattro e giorni venti di reclusione.

Tizio, tramite il proprio difensore, propone ricorso per Cassazione, censurando la sentenza di appello per violazione di legge: la Corte territoriale aveva ritenuto che la presenza di più persone potesse rinvenirsi in quella dei colleghi della persona offesa, appartenenti tutta alla Polizia municipale ed eventualmente presenti in quanto stavano esercitando le loro funzioni.

La Corte, nell'accogliere il ricorso, rileva quanto segue:

a) in tema di oltraggio, l'offesa all'onore ed al prestigio del pubblico ufficiale deve avvenire alla presenza di almeno due persone, tra le quali non possono computarsi quei soggetti che, pur non direttamente attinti dall'offesa, assistano alla stessa nello svolgimento delle loro funzioni, essendo integrato il requisito della pluralità di persone unicamente da persone estranee alla pubblica amministrazione (ossia dai "civili"), ovvero da persone che, pur rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale, siano presenti in quel determinato contesto spaziotemporale non per lo stesso motivo d'ufficio in relazione al quale la condotta oltraggiosa sia posta in essere dall'agente;

b) nel reintrodurre la fattispecie dell'oltraggio a pubblico ufficiale (con legge 15 luglio 2009, n. 94, dopo l'abrogazione operata con legge 25 giugno 1999, n. 205), il legislatore ha modificato la condotta tipica del delitto e, pur mantenendo inalterata la necessaria correlazione fra l'offesa e lo svolgimento delle funzioni pubbliche, ha richiesto che la frase ingiuriosa offenda congiuntamente "l'onore ed il prestigio del pubblico ufficiale" e che sussista il requisito della "pubblicità", cioè che l'azione si svolga "in luogo pubblico o aperto al pubblico" e "in presenza di più persone";

c) nel caso in esame, riguardo all'elemento integrativo del reato di oltraggio, costituito dalla presenza di almeno due persone, la Corte di appello si è limitata a dire che il teste Caio aveva "riferito in ordine alla presenza di più persone (l'addetto alla centrale radio e il Vicecomandante)", senza specificare, però, se quelle persone avessero assistito ai fatti e non stessero compiendo lo stesso atto di ufficio, a cui era intento il menzionato teste: tale affermazione, in quanto del tutto generica, non può ritenersi idonea a dare conto di una offesa avvenuta alla presenza di almeno due persone, come richiesto dall'art. 341-bis cod. pen

Allegato:

Cassazione penale sentenza 35233 2025

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