Con l'ordinanza n. 456/2021 la Corte di Cassazione chiarisce in quali circostanze la responsabilità del custode viene esclusa dalla condotta della persona danneggiata.
Lunedi 1 Febbraio 2021 |
Il caso: Con atto di citazione la signora C.S.P. conveniva, davanti al Tribunale di Napoli, il Comune della stessa città chiedendone la condanna al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. o, in subordine, ex art. 2051 c.c. per l'infortunio, consistente nella frattura di una vertebra lombare, riportato in conseguenza di una caduta allorchè, mentre attraversava la strada, finiva con il piede in una pozzanghera d'acqua che celava una buca contenente cubetti di porfido malfermi, a causa dei quali perdeva l'equilibrio e cadeva sulla schiena.
Il Tribunale di Napoli, ritenuta raggiunta la prova in ordine alla situazione di insidia o trabocchetto, accoglieva la domanda ex art. 2043 c.c. condannando il Comune al risarcimento del danno.
La Corte d'Appello, adita dal Comune, ritenuto che la fattispecie dovesse essere fatta rientrare nell'alveo dell'art. 2051 c.c. , in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda attorea; sul punto osservava che:
a) la pronuncia di primo grado era censurabile per non aver richiamato i principi e gli insegnamenti giurisprudenziali in punto di autoresponsabilità dell'utente di strade demaniali che, ove considerati, avrebbero dovuto condurre il giudice a ritenere esigibile, da parte della danneggiata, una condotta più prudente evitando di poggiare il piede proprio nella buca ricolma d'acqua;
b) il giudice di primo grado avrebbe dovuto quindi considerare l'efficienza del comportamento imprudente della vittima nella produzione del danno che si atteggia a concorso causale colposo valutabile ai sensi dell'art. 1227 c.c. fino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso integrando gli estremi del fortuito.
La danneggiata ricorre in Cassazione, lamentando, tra i vari motivi,
- la violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. con riguardo all'art. 360 c.p.c.,: la sentenza d'appello erroneamente ha ritenuto interrotto il nesso eziologico tra la condotta della danneggiata ed il danno, senza dare la prova del fortuito che avrebbe dovuto consistere in una condotta autonoma, eccezionale, imprevedibile e colposa della vittima;
- la violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 c.c., comma 1: la sentenza ha mal applicato la disposizione indicata in epigrafe perchè non avrebbe posto in relazione la presunta violazione del dovere di cautela incombente sulla danneggiata con la violazione degli obblighi di custodia che gravano sull'ente.
Per la Cassazione il ricorso è fondato: in merito alla responsabilità per cose in custodia, vengono ribaditi i seguenti principi:
a) la norma configura un caso di responsabilità oggettiva del custode e prevede che il danneggiato debba limitarsi a provare il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, spettando al custode la prova cd. liberatoria mediante dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità;
b) l'ente proprietario della strada supera la presunzione di colpa quando la situazione che provoca il danno si verifica non come conseguenza di un difetto di diligenza nella sorveglianza della strada ma in maniera improvvisa e per colpa esclusiva dello stesso danneggiato;
c) il Comune avrebbe dovuto dimostrare che il fatto della stessa danneggiata nel caso in esame avesse i caratteri dell'autonomia, eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità e che fosse da solo idoneo a produrre l'evento, escludendo i fattori causali concorrenti;
d) peraltro, se il fatto colposo del danneggiato può concorrere nella produzione dell'evento, il fatto che una strada risulti "molto sconnessa" con buche e rattoppi, indice di cattiva manutenzione non costituisce un'esimente per l'ente pubblico in quanto il comportamento disattento e incauto del pedone non è ascrivibile al novero dell'imprevedibile;
e) l'ente proprietario di una strada si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanente connesse alla struttura ed alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze, fermo restando che su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c.