Responsabilità ex art. 2051 c.c : la colpa del danneggiato va valutata in rapporto all'età.

Responsabilità ex art. 2051 c.c : la colpa del danneggiato va valutata in rapporto all'età.

Il Tribunale di Savona nella sentenza n. 226/2021 si pronuncia in merito alla responsabilità del condominio per la caduta di un condomino anziano a causa del dislivello tra l'ascensore e il pianerottolo.

Mercoledi 14 Aprile 2021

Il caso: Tizia, di anni 87, cita avanti al tribunale il condominio nel quale risiede, riferendo  di essere caduta rovinosamente a terra mentre entrava nell'ascensore condominiale poiché quest'ultimo si arrestava erroneamente creando un dislivello di circa 20 cm rispetto al livello del piano: chiede dunque che venga dichiarata la responsabilità del condominio ex art. 2051 c.c. per le lesioni subite.

Si costituiscono in giudizio il Condominio e la Compagnia di assicurazione, che eccepiscono che la negligenza della danneggiata, che con l'ordinaria diligenza ben avrebbe potuto accorgersi del pericolo, ha contribuito in misura assorbente alla causazione del danno.

Il tribunale adito, nell'accogliere la domanda attorea, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c ribadisce i seguenti principi:

a)  il condominio di un edificio è obbligato a adottare tutte le precauzioni necessarie affinché i condomini o i terzi estranei non subiscano un danno per colpa delle cose comuni (scale, ascensori, tetti, facciate, cortili, ecc.);

b) la connessa responsabilità è disciplinata dall'art. 2051 c.c. per il quale chi ha il potere di controllo e di vigilanza su una cosa risponde dei danni da essa causati, fino al limite del caso fortuito, quando cioè il danno derivi da un episodio del tutto imprevedibile e inevitabile, ivi compresa l'eventuale condotta imprudente dello stesso danneggiato;

c) in caso di caduta per il dislivello tra l'ascensore e il piano la disattenzione dell'utente può assurgere a causa esimente quando lo stacco è di pochi centimetri, dovendo questi prefigurarsi la possibilità di un arresto non sempre ottimale della macchina, mentre la responsabilità del condominio sussiste quando lo scalino raggiunge dimensioni apprezzabili e non è visibile facilmente dall'esterno o non è segnalato;

d) nel caso in esame, Tizia, invero, all'epoca del sinistro aveva un'età molto avanzata (87 anni) onde dalla stessa non poteva esigersi un livello di attenzione pari a quello che si può pretendere da una persona giovane ed in perfetta salute; né un dislivello di 15-20 cm può ritenersi esiguo in rapporto ad un utente fragile e dalla mobilità ridotta quale verosimilmente è una persona di quasi 90 anni la quale in passato aveva subito la frattura di un femore

Decisione:  Condanna del Condominio a pagare in favore dell'attrice l'importo complessivo di Euro 31.269,74 oltre interessi legali e rivalutazione dal sinistro al saldo, e alla rifusione delle spese.

Allegato:

Tribunale Savona sentenza n.226 2021

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