Con l’ordinanza 9569/2021, pubblicata il 12 aprile 2021, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulla questione relativa al termine entro il quale il proprietario di un veicolo, avendo ricevuto la notifica di un verbale per violazioni alle norme del codice della strada, è obbligato a comunicare all’autorità il nominativo del conducente ai fini della decurtazione dei punti dalla patente ai sensi dell’arti. 126 bis comma 2 del codice della strada.
Giovedi 15 Aprile 2021 |
IL CASO: il proprietario di un veicolo, al quale era stato notificato un verbale di contestazione ai sensi dell’articolo 126 bis del codice della strada per l’omessa comunicazione dei dati del conducente relativamente ad una sanzione per violazione del secondo comma dell’articolo 148 del codice della strada, proponeva ricorso avverso il suddetto verbale deducendone l’illegittimità in quanto il termine entro il quale il proprietario di un veicolo è obbligato a comunicare i dati del conducente decorrono dalla definizione del procedimento di opposizione promosso avverso l’accertamento della violazione presupposta e non dal ricevimento di quest’ultimo.
Il ricorso veniva rigettato dal Giudice di Pace e la sentenza di primo grado veniva confermata dal Tribunale, chiamato a pronunciarsi sul gravame interposto dal proprietario del veicolo.
Pertanto, quest’ultimo, interponeva ricorso per cassazione denunciando l’errata applicazione dell’articolo 126 bis del codice della strada.
LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione, la quale ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui per le sanzioni amministrative per la violazione del codice della strada “ il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto, ai sensi dell'articolo 126 bis, comma 2, cod. strada, a comunicare all'organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposto, come sostenuto dal ricorrente, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall'autorità di fornire i dati richiesti, trattandosi di un'ipotesi di illecito istantaneo previsto a garanzia dell'interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile, del tutto autonomo rispetto all'effettiva commissione di un precedente illecito”.