Con l'ordinanza n. 9700 del 13 aprile 2021 la Corte di Cassazione si pronuncia in merito alla possibilità o meno per il genitore obbligato al mantenimento di versare direttamente l'assegno al figlio maggiorenne non autosufficiente previo accordo con l'altro genitore.
Giovedi 15 Aprile 2021 |
Il caso: il Tribunale di Padova, nel pronunciare la separazione giudiziale tra Tizio e Caia, imponeva, tra le condizioni, a Tizio l'obbligo di corrispondere mensilmente a Caia, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, la somma di euro 300 mensili, rivalutabili annualmente.
Successivamente, Caia notificava a Tizio un atto di precetto intimandogli il pagamento della somma di euro 21.766,83, a titolo di arretrati nel versamento dell'assegno di mantenimento del figlio minore; Tizio proponeva opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., negando l'esistenza del debito e deducendo di avere sempre puntualmente adempiuto la propria obbligazione versando l'importo dell'assegno mensile fino al 2007direttamente nelle mani della madre ed a partire da gennaio del 2007 versando nelle mani del proprio figlio, nato il 21 giugno 1985.
Il Tribunale accoglieva l'opposizione, ritenendo che l'intimato avesse puntualmente adempiuto la propria obbligazione, versando l'assegno direttamente al figlio, atteso che tale modalità di adempimento dell'obbligo di versare l'assegno di mantenimento era stata peraltro concordata fra l'obbligato, l'ex moglie ed il figlio.
La Corte d'Appello, adita da Caia, accoglieva il gravame e rigettava l'opposizione, ribadendo sul punto i seguenti principi:
a) quando la sentenza di separazione ponga a carico di uno dei coniugi l'obbligo di versamento di un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento del figlio, tale obbligazione va adempiuta nei confronti dell'altro coniuge anche dopo il conseguimento della maggiore età del figlio;
b) la possibilità per l'obbligato di versare l'assegno direttamente nelle mani del figlio divenuto maggiorenne è subordinata ad un provvedimento giurisdizionale di mutamento delle condizioni di separazione;
c) tale provvedimento può essere pronunciato solo su istanza del figlio beneficiare dell'assegno.
Tizio ricorre in Cassazione, che, nel rigettare il ricorso, osserva quanto segue:
qualsiasi accordo, anche tacito, fra le parti, non può avere l'effetto di autorizzare il debitore a versare l'assegno nelle mani del figlio, in assenza di un provvedimento giurisdizionale che abbia modificato, su istanza di quest'ultimo, le statuizioni contenute nella sentenza di separazione;
la determinazione dell'assegno di mantenimento dei figli, da parte del coniuge separato, risponde ad un superiore interesse di quelli, interesse che non è disponibile dalle parti, sicché, una volta stabilito nel provvedimento giudiziale chi debba essere il debitore, e chi il creditore di quella obbligazione, tale provvedimento non è suscettibile di essere posto nel nulla per effetto di un successivo accordo tra i soggetti obbligati;
il coniuge beneficiario dell'assegno di mantenimento del figlio potrebbe, in teoria, indicare quest'ultimo quale adiectus solutionis causa, ai sensi dell'articolo 1188 c.c.: ma, da un lato, altro è l'indicazione di pagamento (la quale non muta la persona del creditore), ben altra cosa invece è la sostituzione del creditore fissato dal titolo giudiziale con altro creditore;
nel caso in esame, l'odierno ricorrente risulta avere sempre dedotto una circostanza di fatto ben diversa, e cioè un vero e proprio accordo tra madre, padre e figlio in virtù del quale quest'ultimo sarebbe divenuto non già un mero adiectus, ma il vero e proprio creditore: accordo che, per quanto detto,non potrebbe che essere nullo e privo di effetti.