Con l'ordinanza n. 8479 del 5 maggio 2020 la Corte di Cassazione ribadisce l'autonomia della violazione dell'art. 126 bis cds comminante l'obbligo di comunicare i dati del conducente da quella sanzionata dall'art. 142 cds per superamento dei limiti di velocità.
Il caso: La Polizia Municipale di Capaccio notificava in data 30/6/2005 a Tizio un verbale per violazione dei limiti di velocita', ex articolo 142 C.d.S., comma 9, il quale conteneva l'intimazione a comunicare le generalita' e il numero di patente di chi si trovasse alla guida al momento dell'infrazione, pena l'emissione della sanzione amministrativa pecuniaria, ex articolo 126-bis C.d.S..
- Tizio proponeva ricorso amministrativo al Prefetto avverso il suddetto verbale: tuttavia, relativamente alla intimazione in esso contenuta riguardante l'obbligatoria comunicazione delle generalita' del conducente dell'autovettura, in data 6.3.2006 veniva notificato a Tizio un secondo verbale, rispetto al quale Tizio non proponeva alcun ricorso e ne' provvedeva al pagamento della relativa sanzione.
- il Comune quindi affidava la riscossione coattiva della sanzione portata nel secondo verbale all'ente esattore che notificava a Tizio una cartella di pagamento, avverso la quale Tizio proponeva opposizione davanti al Giudice di Pace, che la dichiarava inammissibile; in sede di appello, il Tribunale accoglieva l'impugnazione, ritenendo che, avendo Tizio impugnato il verbale posto a fondamento della cartella esattoriale, esso non poteva acquistare efficacia di titolo esecutivo.
Il Comune di Capaccio Paestum ricorre in Cassazione, che, nel ritenere fondati i motivi di censura, osserva sul punto che:
a) in tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada, il termine entro cui il proprietario del veicolo e' tenuto - ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2, quarto periodo cit. codice - a comunicare all'organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell'illecito presupposto, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall'organo di polizia, senza che quest'ultimo sia tenuto a soprassedere alla richiesta in attesa della definizione della contestazione dell'illecito;
b) di conseguenza, la sanzione di cui all'articolo 180 C.d.S., comma 8, sussiste anche in caso di annullamento del verbale di contestazione dell'infrazione, attesa l'autonomia delle due infrazioni, la seconda delle quali attiene ad un obbligo di collaborazione nell'accertamento degli illeciti stradali;
c) il principio della autonomia delle due infrazioni e delle corrispondenti sanzioni si collega alla necessita' di azionare, avverso ciascuna di esse, singoli rimedi, senza i quali ciascun verbale emesso diventa esecutivo e, trasmesso dall'ente impositore all'ente esattore, viene trasferito nella cartella di pagamento come valido titolo da azionare.