Opposizione alla sanzione principale e obbligo di comunicazione dei dati del conducente

Opposizione alla sanzione principale e obbligo di comunicazione dei dati del conducente

Qualora un automobilista proponga ricorso avverso una multa per violazione al codice della strada che prevede la decurtazione dei punti dalla patente è obbligato a comunicare, ai sensi dell’art. 126 bis comma 2 del suddetto codice, il nome e gli estremi della patente del conducente il veicolo al momento della commissione della violazione?

Giovedi 30 Novembre 2017

La risposta a questa domanda è stata fornita recentemente dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 28136 pubblicata il 24 novembre scorso, con la quale ha affermato la legittimità della multa irrogata per violazione dell’art. 126 bis del Codice della strada nel caso in cui, presentato il ricorso avverso la sanzione principale, viene omessa la comunicazione degli estremi della patente e il nome del conducente, in quanto il termine per la suddetta comunicazione decorre dal momento della richiesta da parte dell’autorità amministrativa.

IL CASO: Il proprietario di un veicolo sanzionato ai sensi dell’art. 126 bis c.d.s., comma 2, per non aver comunicato all’autorità richiedente entro sessanta giorni il nominativo del conducente del veicolo al momento della violazione per eccesso di velocità, proponeva opposizione avverso il suddetto verbale. Il ricorso veniva rigettato dal Giudice di Pace, la cui decisione veniva confermata dal Tribunale in sede di appello. Quindi, avverso la sentenza del Tribunale l’automobilista proponeva ricorso per Cassazione deducendo, fra l’altro:

  1. La "violazione ed errata applicazione dell'articolo 23 Cost. nell'interpretazione resa dal giudice di merito della disciplina di cui all'articolo 126 C.d.S., comma 2, senza tenere conto del mancato adeguamento dell'organo di polizia comunale ai poteri di coordinamento esercitati dal Ministero dell'interno", con circolare del 29 aprile 2011, secondo cui la presentazione del ricorso (amministrativo o giurisdizionale) avverso l'accertamento della violazione presupposta costituisce documentato motivo dell'omissione dei dati richiesti;

  2. la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 12 preleggi e veniva contestata l'interpretazione dell'articolo 126-bis C.d.S., fornita dal Tribunale, il quale secondo il ricorrente non aveva tenuto conto del dato testuale e dei principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione con l’ordinanza in commento, ha rigettato il ricorso per infondatezza dei motivi ed osservato che:

  1. la circolare ministeriale, che è stata richiamata dal ricorrente, non ha valore vincolante trattandosi di un atto amministrativo e non di un atto normativo che offre, ai fini del coordinamento dell’operato degli uffici pubblici destinatari della suddetta circolare, un’“interpretazione" della normativa in oggetto, esprimendo un parere dell'Amministrazione centrale, che è privo di valore vincolante (cosi', in materia dei tributi, Cass. Sez. U. 02/11/2007, n. 23031), e a fortiori inidoneo a fondare l'affidamento dell'utente della strada;

  2. secondo quanto sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità maggioritaria, l’autonomia delle due condotte sanzionabili - quella relativa all'infrazione presupposta e quella attinente all'omessa o ritardata comunicazione delle generalità del conducente - sulla base del rilievo della diversità di beni tutelati dalle due previsioni sanzionatorie, la seconda delle quali - che qui interessa – è prevista a garanzia dell'interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile, tutelabile di per sè e non in quanto collegato all'effettiva commissione di un precedente illecito (Cass. n. 22881/2010; Cass. n. 11811/2010);

  3. l'obbligo di comunicazione sancito dalla norma in esame è indipendente dagli esiti di una concorrente impugnativa attinente alla legittimità dell'accertamento dell'illecito presupposto, con la conseguenza che il termine per la comunicazione delle generalità del conducente decorre dal momento della richiesta dell’autorità (Cass. n. 17348/2007; Cass. n. 16674/2010; Cass. n. 15542 del 2015);

  4. la decorrenza del termine per la comunicazione dell’identità del conducente in un momento antecedente alla definizione della contestazione (o all'equivalente scadenza del termine per la proposizione del ricorso amministrativo o giurisdizionale) è strumentale all'applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti patente - che deve avvenire sulla base della inequivocabile identificazione del conducente e nel rispetto della scansione temporale indicata nella norma -, che risulterebbe frustrata dalla dilatazione dei tempi di acquisizione dell'informazione, tenuto conto dell'obiettiva inesigibilita' dell'informazione a distanza di mesi.

Allegato:

Cassazione civile Sez. VI - 2 Ordinanza n. 28136 del 24/11/2017

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