La duplicazione di file dal sistema informatico dell’azienda al quale il dipendente ha accesso in virtù della sua qualifica, finalizzata a sottoporre dati e informazioni, giustifica il licenziamento anche se le informazioni non sono divulgate a terzi.
Decisione: Sentenza n. 25147/2017 - Corte di Cassazione - Sezione Lavoro
Giovedi 30 Novembre 2017 |
Massima:
La duplicazione di file dal sistema informatico dell’azienda al quale il dipendente ha accesso in virtù della sua qualifica, finalizzata a sottoporre dati e informazioni, giustifica il licenziamento anche se le informazioni non sono divulgate a terzi e anche se i dati non sono protetti da password.
Osservazioni.
Nel caso deciso dalla Suprema Corte, il dipendente aveva copiato su una chiavetta un numero rilevante di files aziendali: la chiavetta era stata smarrita e casualmente ritrovata nei locali dell’azienda, che ha scoperto l’illecito.
Per le sanzioni disciplinari occorre, in virtù del richiamo operato dall'art. 2106 del codice civile, fare riferimento a quanto prevede il CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) applicato al rapporto.
Disposizioni rilevanti.
Codice Civile
Vigente al: 27-11-2017
Art. 2104 - Diligenza del prestatore di lavoro
Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale.
Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.
Art. 2105 - Obbligo di fedeltà
Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, nè divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.
Art. 2106 - Sanzioni disciplinari
L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione e in conformità delle norme corporative.
Cassazione civile Sez. lavoro Sentenza n. 25147 del 24/10/2017