Da quando decorre il termine breve per impugnare una sentenza notificata a mezzo pec e successivamente a mezzo dell’Ufficiale Giudiziario?
La questione è molto attuale e di particolare importanza in quanto, dall’entrata in vigore della legge che ha riconosciuto agli avvocati la facoltà di notificare gli atti giudiziari anche a mezzo pec, si è diffusa tra gli stessi legali la prassi della notifica degli stessi atti sia a mezzo della posta elettronica certificata sia a mezzo ufficiale giudiziario e/o a mezzo del servizio postale con l’autorizzazione del Consiglio dell’Ordine di appartenenza del legale notificante.
Sul punto segnaliamo l’ordinanza n. 28339/2017 della Corte di Cassazione, depositata il 28 novembre scorso, con la quale i giudici di legittimità hanno affermato che il termine decorre dalla prima notifica.
IL CASO: La vicenda nasce dal ricorso per Cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello, con la quale quest’ultima aveva rigettato il gravame proposto avverso la sentenza emessa dal Tribunale che, a sua volta, aveva rigettato tutte le domande proposte dagli attori in tre cause di sfratto per morosità, che erano state riunite in ragione della loro connessione.
La sentenza della Corte di Appello veniva notificata a mezzo pec in data 2 aprile 2015 e poi notificata a mezzo dell’Ufficiale Giudiziario in data 9 aprile 2015, mentre il ricorso per Cassazione veniva consegnato all’Ufficiale Giudiziario per la notifica il giorno 8 giugno 2015 e quindi dopo 67 giorni dalla notifica della sentenza impugnata eseguita a mezzo pec e dopo 60 giorni dalla notifica da parte dall’Ufficiale Giudiziario.
Nel costituirsi nel giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, il controricorrente depositava la sentenza impugnata notificata a mezzo pec ed eccepiva l’inammissibilità del ricorso per essere stato proposto tardivamente. Il ricorrente con la memoria depositata si limitava a richiamare la notifica della sentenza eseguita dall’ufficiale giudiziario in data 9 aprile 2015.
LA DECISIONE: Con l’ordinanza in commento, gli Ermellini in accoglimento dell’eccezione formulata dal controricorrente, hanno dichiarato inammissibile il ricorso in quanto notificato oltre il termine di 60 giorni di cui all’ultimo comma dell’art. 325 cpc, decorrenti dalla prima notificazione della sentenza impugnata, osservando che a fronte della documentazione depositata ex adverso, attestante la notifica della sentenza impugnata eseguita a mezzo della posta elettronica certificata, il ricorrente non ha formulato nessuna obiezione né ha sollevato contestazioni e quindi è irrilevante la circostanza della mancata attestazione di conformità delle ricevute di avvenuta consegna e di accettazione del messaggio della pec relativo alla notificazione della sentenza.