Risarcimento danno alla salute: differenza tra causalitą naturale e causalitą giuridica

A cura della Redazione.
Risarcimento danno alla salute: differenza tra causalitą naturale e causalitą giuridica
Venerdi 1 Dicembre 2017

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 27524 del 20/11/2017 determina i criteri per la quantificazione del danno alla salute in caso di preesistenza in capo al danneggiato di una patologia invalidante.

Il caso: S.C., mentre attraversava la strada, veniva investita da un autoveicolo di proprietà della società A.M. S.p.A., preso a noleggio dalla società L. S.p.A., condotto da R.P., ed assicurato contro i rischi della circolazione dalla società AIG E. s.a.

Il Tribunale, adito dalla S.C., accoglieva la domanda, condannando i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attrice della somma di curo 162.878,45; la Corte d'appello, in accoglimento dell’appello proposto da AIG s.p.a., attribuiva a S.C. un concorso di colpa del 20% nella causazione del sinistro.

S.C. propone quindi ricorso per Cassazione, deducendo, come terzo motivo,  la violazione degli artt. 1223, 2043 e 2055 c.c., nonchè degli artt. 40 e 41 c.p.: in particolare

- la Corte d'appello, nella determinazione del danno alla salute avrebbe erroneamente ritenuto che i disturbi psichici della vittima non fossero stati causati dal sinistro, ma fossero preesistenti;

- per quanto preesistenti, tali disturbi dovevano ritenersi una "concausa naturale" del danno complessivo;

- nel concorso tra una causa umana di danno ed una causa naturale, la Corte d'appello non avrebbe dovuto sceverare quanta parte del danno psichico fosse imputabile alle concause preesistenti, e quanta parte al sinistro, ma avrebbe dovuto addossare l'intero danno al responsabile.

La Cassazione, nel rigettare la doglianza in quanto infondata, osserva che:

- la ricorrente confonde il problema della causalità, con quello della stima del danno, ovvero le nozioni di causalità naturale e causalità giuridica;

- sul piano della causalità naturale, è vero che l'autore d'un fatto illecito risponde di tutti i danni che ne sono derivati, a nulla rilevando che essi siano stati concausati anche da eventi naturali;

- tuttavia, una volta stabilito che l'autore del fatto illecito risponda al 100% dei danni causati in parte da lui, ed in parte da cause naturali, altro e diverso problema è stabilire come si debbano stimare tali danni; 

-  è pacifico nella medicina legale che nella stima del danno alla salute debba tenersi conto dello stato anteriore di salute della vittima;

-  di conseguenza, quando il danneggiato già prima del sinistro fosse stato affetto da una patologia pregressa ed irreversibile dagli effetti già invalidanti, il danno risarcibile sarà determinato considerando sia la differenza tra lo stato di invalidità complessivamente presentato dal danneggiato dopo il fatto illecito e lo stato patologico pregresso, sia la situazione che si sarebbe determinata se non fosse intervenuto il fatto lesivo imputabile;

-  nel caso di specie, la Corte d'appello non ha ridotto la responsabilità dell'investitore e del suo garante per il fatto che la vittima fosse invalida già prima dell'investimento, ma ha solo escluso dal novero dei danni risarcibili l'invalidità di cui comunque la vittima sarebbe stata portatrice, anche se non fosse stata investita.

Esito: rigetto del ricorso.

Allegato:

Cassazione civile Sez. VI - 3 Ordinanza n. 27524 del 20/11/2017

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