Cassazione civile Sez. VI - 2 Ordinanza n. 28136 del 24/11/2017

Cassazione civile Sez. VI - 2 Ordinanza n. 28136 del 24/11/2017
Giovedi 30 Novembre 2017
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale - Presidente -

Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere -

Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere -

Dott. PICARONI Elisa - rel. Consigliere -

Dott. SCALISI Antonino - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1015-2016 proposto da:

I.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIA n. 531, presso lo studio dell'avvocato CORRADO BOCCI, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

COMUNE MORLUPO;

- intimato -

avverso la sentenza n. 1207/2015 del TRIBUNALE di TIVOLI, depositata il 26/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/09/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Tivoli, con sentenza depositata il 26 maggio 2015, ha rigettato l'appello proposto da I.F. avverso la sentenza del Giudice di pace di Castelnuovo di Porto n. 427 del 2013, e nei confronti del Comune di Morlupo, e per l'effetto ha confermato il rigetto dell'opposizione a verbale con il quale è stata contestata la violazione di cui all'art. 126-bis C.d.S., comma 2.

L'opponente, proprietario del veicolo del quale, con precedente verbale, era stato contestato l'eccesso di velocità, non aveva comunicato i dati del conducente del veicolo nel termine di 60 giorni dall'invito rivoltogli dall'Amministrazione.

2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso I.F., sulla base di tre motivi, anche illustrati da memoria. Non ha svolto difese il Comune di Morlupo.

3. Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., di manifesta infondatezza del ricorso.

4. Con il primo motivo è denunciata "violazione ed errata applicazione dell'art. 23 Cost. nell'interpretazione resa dal giudice di merito della disciplina di cui all'art. 126 C.d.S., comma 2, senza tenere conto del mancato adeguamento dell'organo di polizia comunale ai poteri di coordinamento esercitati dal Ministero dell'interno", con circolare del 29 aprile 2011, secondo cui la presentazione del ricorso (amministrativo o giurisdizionale) avverso l'accertamento della violazione presupposta costituisce documentato motivo dell'omissione dei dati richiesti. ...

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