Con l'ordinanza n. 9555 del 18/04/2018 la Corte di Cassazione chiarisce quando si applica la sanzione ex art. 126 bis cpc al proprietario del veicolo che ometta di comunicare le generalità del conducente del veicolo al momento della infrazione.
Il caso: V.R. impugnava davanti al Giudice di Pace il verbale di accertamento elevato dalla Polizia Municipale per violazione dell'art. 126 bis C.d.S., eccependo di aver comunicato tempestivamente alla suddetta Polizia Municipale di non essere in grado di indicare le generalità di chi era alla guida del veicolo di sua proprietà al momento della originaria infrazione a causa sia del notevole tempo trascorso tra l'infrazione e la notifica del verbale di accertamento sia della circostanza che il veicolo era utilizzato oltre che da lei anche dal marito e dalle sue due figlie.
Il GdP accoglieva il ricorso della V. e condannava il Comune al pagamento delle spese di lite, sentenza che viene confermata anche dal Tribunale in funzione di giudice di appello, per il quale bisogna distinguere la condotta di chi omette del tutto di comunicare alla P.A. le generalità del conducente del veicolo al momento dell'infrazione da quella di colui che invece comunichi l'esistenza di validi motivi idonei a giustificare l'omessa trasmissione dei dati richiesti.
Nel caso di specie l'appellata non era stata in grado di fornire i dati del conducente la sua automobile, in quanto la violazione risaliva a circa quattro mesi prima rispetto alla notifica del verbale ed il veicolo era spesso utilizzato anche dal marito e dalle due figlie, tutti muniti di patente.
Il Comune ricorre quindi in Cassazione, che, nel rigettare il ricorso, precisa quanto segue:
in tema di violazioni alle norme del codice della strada, il proprietario di un veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti della P.A. o dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l'identità dei soggetti ai quali affida la conduzione e, di conseguenza, a comunicare tale identità all'autorità amministrativa che gliene faccia legittima richiesta, al fine di contestare un'infrazione amministrativa;
l'inosservanza di tale dovere di collaborazione è sanzionata, in base al combinato disposto degli art. 126-bis e 180 del codice della strada;
il suddetto orientamento però deve essere precisato alla luce di quanto espressamente affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza interpretativa n. 165 del 2008: “Deve essere riconosciuta al proprietario del veicolo la facoltà di esonerarsi da responsabilità, dimostrando l'impossibilità di rendere una dichiarazione diversa da quella "negativa”, adottando quindi un'interpretazione coerente proprio con gli indirizzi ermeneutici formatisi in merito alla norma richiamata, e secondo i quali essa sanzionerebbe il «rifiuto» della condotta collaborativa (e non già la mera omessa collaborazione) necessaria ai fini dell'accertamento delle infrazioni stradali;
una diversa interpretazione, volta ad equiparare ogni ipotesi di omessa comunicazione dei "dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione", presenterebbe una dubbia compatibilità con l'art. 24 Cost.», in quanto essa, «non consentendo in alcun modo all'interessato di sottrarsi all'applicazione della sanzione pecuniaria, si risolverebbe nella previsione di una presunzione iuris et de iure di responsabilità», con conseguente «lesione del diritto di difesa”;
quindi, se resta in ogni caso sanzionabile la condotta di chi semplicemente non ottemperi alla richiesta di comunicazione dei dati personali e della patente del conducente, viceversa laddove la risposta sia stata fornita, ancorchè in termini negativi, resta devoluta alla valutazione del giudice di merito la verifica circa l'idoneità delle giustificazioni fornite dall'interessato ad escludere la presunzione di responsabilità che la norma pone a carico del dichiarante;
nel caso di specie, il Tribunale, esercitando appunto tale discrezionale potere di apprezzamento in fatto, ha ritenuto di escludere la responsabilità della opponente valorizzando da un lato il decorso del tempo tra la data dell'infrazione contestata e quella della richiesta di informazioni (oltre tre mesi) e, dall'altro, la riferita presenza nel nucleo familiare della V. anche di altri soggetti ordinariamente fruitori dell'autovettura, reputando in tal modo giustificata la mancata indicazione del nominativo del conducente;
viene quindi sancito il seguente principio di diritto: “Ai fini dell'applicazione dell'art. 126 bis del codice della strada occorre distinguere il comportamento di chi si disinteressi della richiesta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, non ottemperando, così, in alcun modo all'invito rivoltogli (contegno per ciò solo meritevole di sanzione) e la condotta di chi abbia fornito una dichiarazione di contenuto negativo, sulla base di giustificazioni, la idoneità delle quali ad escludere la presunzione relativa di responsabilità a carico del dichiarante deve essere vagliata dal giudice comune, di volta in volta, anche alla luce delle caratteristiche delle singole fattispecie concrete sottoposte al suo giudizio, con apprezzamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità”.