Con l'ordinanza n. 8478/2020 la Corte di Cassazione torna ad occuparsi del danno da cose in custodia e dei limiti entro cui opera la responsabilità del Condominio per le lesioni subite dal danneggiato a causa della caduta da una balaustra condominiale.
Giovedi 23 Luglio 2020 |
Il caso: Tizio conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli, ai sensi dell'art. 2051 c.c., il Condominio Delta affermando di avere riportato gravi lesioni a seguito di una caduta occorsagli mentre si trovata nel detto Condominio, appoggiato ad una balaustra che aveva improvvisamente ceduto.
Il Tribunale e la Corte d'appello di Napoli rigettavano la domanda in quanto dalle testimonianze raccolte, anche se de relato, risultava che Tizio stesse in piedi sulla balaustra e, quindi, aveva dato causa alla caduta.
Tizio ricorre in Cassazione, censurando, tra l'altro, la sentenza d'appello per avere pronunciato oltre il limite della difesa, avendo la Corte ritenuto applicabile l'art. 2051 c.c. .
La Corte, nel ritenere infondata la doglianza, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c ribadisce che:
a) la responsabilita' ai sensi dell'articolo 2051 c.c. era stata prospettata dallo stesso Tizio e, quindi, la prova del fortuito, ravvisabile anche in una condotta esorbitante della parte che agisce invocando la speciale responsabilita' per cose in custodia, puo' essere fornita anche mediante dimostrazione che detta condotta sia stata di per se' sola causativa dell'evento ;
b) in tema di responsabilita' civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento danno: quanto piu' la situazione di possibile danno e' suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto piu' incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
Esito: rigetto del ricorso.