Danni cagionati da cose in custodia e responsabilità del condominio

A cura della Redazione.
Danni cagionati da cose in custodia e responsabilità del condominio

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 15839/2019 si pronuncia in in tema di responsabilità del Condominio nel caso di danni arrecati a terzi a causa dell'incuria di uno dei condomini.

Giovedi 4 Luglio 2019

Il caso: T. conveniva in giudizio il Condominio X ai sensi degli articoli 2051 e/o 2043 c.c. per i danni subiti in ragione della caduta verificatasi sul marciapiede del fabbricato condominiale, mentre transitava a piedi in prossimita' di attivita' commerciali situato all'interno del complesso; secondo l'attrice la caduta era stata provocata da una sostanza oleosa e viscida sulla pavimentazione per effetto di residui di cibo presenti sul marciapiede misto a neve in via di scioglimento.

Il Tribunale in primo grado rigettava la domanda, non ravvisando i presupposti ex articolo 2051 c.c. del Condominio per omesso esercizio dei poteri di vigilanza e custodia volti ad evitare l'insorgenza di cause di pericolo: per il giudice di prime cure la presenza di residui di cibo non potevano ritenersi un fatto ascrivibile al condominio ma piuttosto alla maleducazione di un presumibile condomino o di un terzo.

La Corte d'Appello, in riforma della sentenza di primo grado, condannava l'appellato Condominio al risarcimento dei danni subiti dall'appellante ritenendo ricorrente la responsabilita' di cui all'articolo 2051 c.c. a fronte dell'omessa prova del caso fortuito da parte del Condominio.

Il Condominio ricorre in Cassazione, lamentando violazione e falsa applicazione dell'articolo 2051 c.c. in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non avendo il Giudice riconosciuto il giusto valore probatorio degli elementi emersi durante l'istruttoria, che avvaloravano la tesi contraria a quella effettivamente adottata; in ogni caso la Corte distrettuale non aveva valutato adeguatamente la condotta della danneggiata, che, con maggiore diligenza avrebbe potuto evitare l'evento.

La Cassazione, nel rigettare il ricorso, osserva che:

  • sia nel primo che nel secondo motivo vengono evocate risultanze probatorie fattuali senza il rispetto dell'articolo 366 c.p.c., n. 6 e si pretende, piuttosto che di denunciare vizi in iure, sebbene sotto il profilo della c.d. falsa applicazione di legge, di sollecitare la Corte ad una rivalutazione di merito della questio facti, del tutto al di fuori di quanto consentito dal nuovo articolo 360 c.p.c., n. 5;

  • il ricorrente peraltro si disinteressa totalmente di quella parte delle risultanze istruttore da cui risulta una frequenza di comportamenti di condomini che avevano l'abitudine di gettare cibo dalle finestre per dare nutrimento ai piccioni;

    Esito: rigetto del ricorso con condanna del ricorrente alle spese.

Allegato:

Corte di Cassazione|Civile|Ordinanza|12 giugno 2019 n. 15839

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