Corte di Cassazione Sezione 6 3 Civile Ordinanza 12 giugno 2019 n. 15839

Corte di Cassazione Sezione 6 3 Civile Ordinanza 12 giugno 2019 n. 15839
Giovedi 4 Luglio 2019
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

 



Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele - Presidente

Dott. SESTINI Danilo - Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria - Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco - Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27740-2017 proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona del suo amministratore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) SPA, in persona del procuratore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS);

- controricorrente -

contro

(OMISSIS);

- intimata -

avverso la sentenza n. 1476/2017 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 04/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/12/2018 dal Consigliere Relatore Dott. PELLECCHIA ANTONELLA.

RILEVATO che:

1. Nel giugno 2011, (OMISSIS) conveniva in giudizio il Condominio (OMISSIS) ai sensi degli articoli 2051 e/o 2043 c.c. per i danni subiti in ragione della caduta verificatasi sul marciapiede del fabbricato condominiale, mentre transitava a piedi in prossimita' di attivita' commerciali situato all'interno del complesso. Secondo l'attrice la caduta era stata provocata da una sostanza oleosa e viscida sulla pavimentazione per effetto di residui di cibo presenti sul marciapiede misto a neve in via di scioglimento. Si costituiva in giudizio il Condominio, negando alcuna responsabilita' a carico del condominio.

Il Condominio invocava la chiamata in causa a garanzia e manleva della (OMISSIS). All'esito dell'autorizzazione e a seguito di notifica al terzo, si costituiva la (OMISSIS) s.p.a (che aveva incorporato la (OMISSIS)), che insisteva sul rigetto della pretesa risarcitoria. ...

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