Il Tribunale di Milano con la sentenza n. 10229/2024, in tema di responsabilità per cose in custodia, richiamando i principi dettati dalla Cassazione, chiarisce come si ripartisce l'onere della prova tra il danneggiato e il custode (nella fattispecie, un Condominio).
Mercoledi 12 Marzo 2025 |
Il caso: Mevia conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale il Condominio Delta al fine di ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti a causa della caduta occorsa in data 17.06.2022: in particolare, parte attrice allegava e deduceva che in data 17.06.2022 Mevia si trovava nel parco giochi di pertinenza del Condominio intenta ad accudire la nipote residente nello stesso complesso e mentre stava percorrendo il cortile adiacente al predetto parco giochi, cadeva rovinosamente al suolo a causa della presenza di una buca di notevoli dimensioni non idoneamente segnalata, riportando lesioni al polso che richiedevano un intervento chirurgico di riduzione e sintesi.
Il Condominio Delta, nel costituirsi, negava la propria responsabilità.
Il Tribunale, accertata la responsabilità del convenuto, lo condannava al risarcimento del danno in favore dell'attrice, sulla base delle seguenti motivazioni:
a) al fine di stabilire come debba ripartirsi l'onere della prova tra il soggetto danneggiato ed il custode convenuto in giudizio, occorre distinguere due ipotesi:
- allorquando il danno è causato da cose dotate di un intrinseco dinamismo, l'attore ha il solo onere di provare il nesso di causa tra la cosa ed il danno, mentre non è necessaria la dimostrazione della pericolosità della cosa;
- quando, invece, il danno è causato da cose inerti e statiche (marciapiedi, scale, strade, pavimenti e simili), il danneggiato può provare il nesso di causa tra cosa e danno anche dimostrandone la pericolosità (cfr. Cass. civ., n. 17625 del 5 settembre 2016, est. Rossetti ed altresì Cass, civ. n. 21212 del 2015).
- pertanto, la pericolosità della cosa non assurge a fatto costitutivo della responsabilità del custode, ma assume semplicemente la veste di mero indizio dal quale desumere, ai sensi dell'art. 2727 c.c., la sussistenza di un valido nesso di causa tra la cosa inerte e il danno.
- così ragionando, la Suprema Corte ha ribadito che quando il danno si assume essere stato provocato da una cosa priva di intrinseco dinamismo, dal fatto noto che quella cosa fosse pericolosa il Giudice può risalire al fatto ignorato dell'esistenza del nesso di causa; diversamente dal fatto noto che la cosa non fosse pericolosa, potrà risalire al fatto ignorato che sia stata la disattenzione della vittima o altra causa a provocare il danno.
b) nel caso in esame, si deve altresì ritenere che l'attrice abbia dato prova dei fatti costitutivi della domanda formulata, dimostrando di essere caduta, nelle circostanze di tempo e luogo di cui all'atto di citazione, a causa della dedotta anomalia, determinata dalla presenza di una buca di notevoli dimensioni - non segnalata - presente sulla strada del cortile adiacente il parco giochi di pertinenza del Condominio convenuto;
c) le risultanze istruttorie consentono di affermare che parte attrice ha fornito la prova, anche solo presuntiva, della derivazione causale dell'evento lesivo-caduta alla dedotta res in custodia al soggetto qui convenuto (anche provando la pericolosità della cosa quale mero indizio ex art. 2727 c.c. in ordine al profilo eziologico) e che, pertanto, la caduta di Mevia sia avvenuta a causa dell'anomalia presente in loco.