Condomino subisce un furto, agevolato dalla impalcatura non illuminata: responsabili la ditta e il Condominio

Condomino subisce un furto, agevolato dalla impalcatura non illuminata: responsabili la ditta e il Condominio

Per il furto nell'abitazione di un condominio rispondono la ditta e il condominio se l'impalcatura non era munita di illuminazione e allarme.

In tal senso di è espressa la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 41542 del 27 dicembre 2021.

Giovedi 30 Dicembre 2021

Il caso: M.F. conveniva davanti al Tribunale di Salerno il Condominio Alfa e la ditta Beta deducendo di aver subìto, nell'appartamento dei propri genitori presso il quale aveva il domicilio, sito al quinto piano del Condominio, un furto di oggetti preziosi per un valore complessivo di € 33.925,00, furto agevolato, a suo dire, dalla presenza di una impalcatura, posta a ridosso dell'edificio dalla ditta Beta, esecutrice dei lavori di manutenzione straordinaria, di cui i ladri si erano serviti per raggiungere l'appartamento; chiedeva pertanto, la condanna di entrambi i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni.

Il tribunale accoglieva la domanda, ritenendo che entrambi i convenuti fossero responsabili: l'impresa appaltatrice, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per aver omesso la dovuta diligenza nel posizionare l'impalcatura, ed il condominio, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per omessa custodia; li condannava, entrambi in solido, a risarcire la somma di € 33.925,00.

La Corte d'Appello, adita dal Condominio, confermava la responsabilità di entrambi gli originari convenuti, escludeva un preteso comportamento colposo dell'attrice nel custodire i gioielli ed accoglieva soltanto il motivo di appello, relativo al quantum di cui riduceva l'importo, in via equitativa, ad €10.000.

Il Condominio ricorre in Cassazione, che, nel dichiarare inammissibile il ricorso, evidenzia quanto segue:

a) tutti i motivi sono volti ad evocare un inammissibile riesame degli elementi di prova, elementi che, lungi dall'essere costituiti dalla sola testimonianza de relato actoris, come ritenuto dal ricorrente, sono stati tutti "oggettivamente riscontrati" dall'agente di polizia intervenuto nell'immediatezza del fatto e confermati da altri testi;

b) tutti gli elementi riscontrati hanno consentito di ricostruire, in modo univoco, il furto, le modalità di accesso all'appartamento, l'assenza di sistemi di allarme e di illuminazione sulle impalcature, la presenza di porta blindata nell'appartamento;

c) peraltro, la pretesa violazione dell'art. 1226 c.c. è in palese contrasto con l'insegnamento secondo il quale "II giudice deve, anche d'ufficio, procedere alla liquidazione equitativa dei danni di cui riconosca l'esistenza, tanto nell'ipotesi in cui sia completamente mancata la prova del loro ammontare, a causa dell'impossibilità di fornire congrui ed idonei elementi a riguardo, quanto nell'ipotesi in cui, pur essendosi svolta attività processuale per fornire tali elementi, per la notevole difficoltà di una precisa quantificazione, non siano stati ritenuti di sicura efficacia".

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.41542 2021

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