Valida la cartella di pagamento notificata a mezzo pec senza la firma digitale

Valida la cartella di pagamento notificata a mezzo pec senza la firma digitale

E’ valida la notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo pec con allegato il documenti in formato pdf priva della firma digitale.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 39513/2021, pubblicata il 13 dicembre 2021.

Mercoledi 29 Dicembre 2021

IL CASO: Una società impugnava innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale un intimazione di pagamento notificatale dall’amministrazione finanziaria relativa a 32 cartelle esattoriali per il mancato pagamento di vari tributi erariali. La contribuente eccepiva, fra i vari motivi dell’impugnazione, l’inesistenza e l’irregolarità della notifica degli atti presupposti. Il ricorso veniva parzialmente accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale, la quale annullava quattro delle trentadue cartelle per aver l’amministrazione finanziaria omesso di depositare la ricevuta di consegna della notifica delle stesse che era stata eseguita a mezzo di posta elettronica certificata (pec).

La sentenza di primo grado veniva confermata in sede di gravame interposto dall’amministrazione finanziaria. La Commissione Tributaria Regionale rilevava l’inesistenza delle notifiche effettuate dall’amministrazione finanziaria a mezzo pec in formato pdf privi della firma digitale.

L’Agenzia delle Entrate – Riscossione, rimasta soccombente in entrambi i gradi di giudizio, sottoponeva la questione all’esame della Corte di Cassazione deducendo l’erroneità della decisione dei giudici di merito per aver dichiarato l'invalidità e/o l'inesistenza della notifica delle cartelle di pagamento eseguita a mezzo posta elettronica secondo quanto previsto dalla normativa vigente e per non aver ritenuto operante la sanatoria costituita dal raggiungimento dello scopo.

LA DECISIONE: Il ricorso è stato accolto dai giudici della Cassazione con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale di provenienza che hanno ricordando l’orientamento giurisprudenziale degli stessi giudici di legittimità secondo il quale la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica"), come è avvenuto nel caso esaminato dove il concessionario della riscossione ha provveduto a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato PDF (portable document format) - cioè il noto formato di file usato per creare e trasmettere documenti, attraverso un software comunemente diffuso tra gli utenti telematici - realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta.

Nessuna norma di legge, hanno evidenziato gli Ermellini, impone l’obbligo della firma digitale della copia su supporto informatico della cartella di pagamento originariamente in formato cartaceo e notificata a mezzo pec.

Come affermato in altri arresti giurisprudenziali, hanno concluso, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana.

Di conseguenza, l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore ma solo la sua intestazione.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.39513 2021

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