Il danneggiato deve sempre provare il nesso causale tra la caduta e le condizioni del manto stradale

Il danneggiato deve sempre provare il nesso causale tra la caduta e le condizioni del manto stradale

La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 33212/2021 torna a occuparsi della responsabilità dell'Ente per la manutenzione della strada e della ripartizione dell'onere della prova, nel caso in cui il conducente di un motorino cada a causa del manto stradale sconnesso e della presenza di tre tombini.

Lunedi 15 Novembre 2021

Il caso: G.O. e G.G., in qualità di rappresentanti legali del figlio R., convenivano in giudizio la Provincia di Salerno al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti dal minore in seguito a un sinistro stradale: era accaduto che, a causa del manto stradale sconnesso e della presenza di tre tombini sui quali era riversato dell' olio, R.O., mentre era alla guida del suo motociclo, cadeva a terra riportando lesioni personali.

Il Tribunale di Salerno accertava la responsabilità della Provincia convenuta ex art. 2051 c.c. e la condannava al risarcimento di euro 15.946,03 in favore degli attori: secondo il giudice di prime cure, la custodia della strada spettava all'ente che avrebbe potuto liberarsi dalla responsabilità dell'evento solo provando il caso fortuito, circostanza non avvenuta nel caso di specie.

La Corte d'Appello, adita dalla Provincia, nel riformare la sentenza di primo grado, riteneva che:

- gli attori non avevano sufficientemente provato il nesso causale tra il bene in custodia e l'evento dannoso;

- il manto stradale risultava ben asfaltato e visibile;

- sussisteva la esclusiva la responsabilità del minore, il quale procedeva in una curva a forte pendenza su un tratto stradale da lui ben noto e comunque privo di difetti di manutenzione.

R.O., divenuto maggiorenne, ricorre in cassazione, deducendo, in particolare, che:

- la Corte d'appello avrebbe erroneamente applicato l'onere probatorio circa la responsabilità ex art. 2051 c.c. in quanto mancherebbe la prova del caso fortuito da parte della Provincia convenuta;

- la Corte avrebbe omesso l'esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 2051 c.c. e degli artt. 115 e 2697 c.c.; inoltre il ricorrente si duole della valutazione della prova testimoniale esperita in ragione dello stato dei luoghi e della condotta del danneggiato nonché della negligenza dell'ente il quale, dinanzi a eventuali pericoli avrebbe dovuti rimuoverli o quanto meno segnalarli.

Per la Corte il ricorso deve essere rigettato, in quanto:

a) la Corte territoriale ha motivato la decisione in modo adeguato, argomentando le ragioni poste alla base della sentenza e ricostruendo correttamente la divisione dell'onere probatorio in materia di responsabilità ex art. 2051: la Corte ha ritenuto non sufficientemente provato dagli attori l'onere su di loro gravante circa il nesso causale tra i danni subiti e il bene oggetto di custodia in capo alla Provincia;

b) pertanto, a nulla rilevano in questa sede le doglianze relative alla prova testimoniale o alla mancata prova del caso fortuito da parte dell'ente pubblico, stante che a priori la Corte d'appello ha ritenuto non adempiuto l'onere probatorio che grava sull'attore il quale lamenta un danno ex art. 2051 c.c.

c) in tema di art. 2051 c.c., è sempre richiesta la prova del nesso causale e cioè la dimostrazione, a carico del danneggiato, dell'esatta dinamica, con specifico riferimento all'efficienza causale della res rispetto alla condotta della danneggiata e che lo stato dei luoghi presentava peculiarità tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione del bene.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n. 33212 2021

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