Si segnala la sentenza n. 7080 del 6 ottobre 2021 con la quale la Commissione Tributaria regionale della Campania si è pronunciata in merito alla inesistenza della notifica tramite PEC degli atti impositivi proveniente da un indirizzo PEC non presente nei pubblici elenchi.
Lunedi 15 Novembre 2021 |
Il caso: La società Delta avanzava opposizione alla intimazione di pagamento notificata dall'Agenzia della Riscossione riportante il credito da questa vantato nei confronti della società ricorrente, intimazione facente seguito a cartelle di pagamento a loro volta regolarmente notificate.
La C.T.P. di Napoli, sez. 28, rigettava il ricorso, con condanna al pagamento delle spese di lite. La società propone appello, deducendo, tra i vari motivi, l'inesistenza insanabile dell'intero procedimento notificatorio a mezzo PEC in cui sarebbe incorso l'ente della riscossione, per aver notificato l'intimazione di pagamento utilizzando come indirizzo di posta elettronica certificata il recapito notifica.acc.campania@pec.agenziariscossione.gov.it, indirizzo PEC, quest'ultimo, non risultante in nessun Registro Pubblico degli Indirizzi Elettronici gestito dal Ministero della Giustizia (Reginde), né nell'Indice dei Domicili Digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei Gestori di Pubblici Servizi (IndicelPA), e nemmeno rinvenibile all'interno del sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, e, di conseguenza, non riconducibile direttamente all'ente deputato all'esazione, comportandonel'irregolarità/illegittimità di inesistenza della notifica stessa, oltretutto non suscettibile di sanatoria.
La CTR, nel ritenere fondata la censura, aderisce all'orientamento per cui "in virtù di una regola procedurale rinvenibile in diverse previsioni normative, ed estensibile al procedimento tributario, è priva di effetti giuridici la notificazione di una cartella di pagamento eseguita in via telematica dall'agente della riscossione utilizzando un indirizzo PEC non risultante da pubblici elenchi (Comm. trib. prov. Campania Napoli Sez. XXIII, 08/07/2020; Comm. trib. prov. perugia 26/08/2019 n. 379/1 con cui è stato accolto il ricorso della società in liquidazione applicando il principio fissato dalla Corte di Cassazione (Ordinanza n. 17346 del 27/06/2019) secondo il quale la notifica tramite PEC degli atti impositivi può considerarsi efficace soltanto qualora provenga da un indirizzo PEC presente in pubblici elenchi (Reginde, INIPEC, IPA).
CTR Campania sentenza n.7080 2021