Cosa cambia per il risarcimento del terzo trasportato, alla luce delle sentenze rese dalla Corte di Cassazione nella sentenza 8386 del 29/04/2020 III sez. Civile e 4147 del 13/02/2019 I sezione civile?
E’ obbligatoria la prova, quanto meno di corresponsabilità del vettore, per invocare il risarcimento nelle forme di cui all’art. 141 del Codice delle Assicurazioni?
Lunedi 15 Giugno 2020 |
L’art. 141 del D.lgvo 209/05 , sul “ Risarcimento del terzo trasportato” così prevede:
“1. Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140 (Pluralità di danneggiati e supero del massimale), a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo. 2. Per ottenere il risarcimento, il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148. 3. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all'articolo 145. L'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV (Fondi propri). 4. L'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 150 (Disciplina del sistema di risarcimento diretto)”
Con le sentenze n. 8386 del 29/04/2020 resa dalla III sez. Civile della Corte di legittimità e n. 4147 del 13/02/2019 resa dalla Prima Sezione, diversamente da quanto affermato nella ordinanza n. 16477, resa dalla stessa Sezione Terza civile della Cassazione, in data 05-07-2017, vi è stato un mutamento di orientamento rispetto all’onere probatorio posto a carico del terzo trasportato che intenda ottenere il risarcimento dalla compagnia assicurativa del veicolo del vettore .
Dopo aver ripercorso quella che sarebbe la “ratio” della norma e tutte le pronunce succedutesi nel corso degli anni, le due sezioni della Corte di Cassazione, a distanza di pochi mesi, hanno ritenuto che dovrebbe escludersi la possibilità di risarcimento per il terzo trasportato, nei modi e forme di cui all’art. 141 CdA, laddove il vettore sia esente da responsabilità.
Il principio di cui sopra non appare Costituzionalmente orientato e si pone in contrasto con il “dictum normativum”, visto che, al comma 1 di tale disposizione, è prevista, in maniera chiara e senza possibilità di diversa interpretazione che la disciplina dell’art. 141 CdA non può essere invocata solo nella ipotesi in cui il sinistro sia conseguenza di caso fortuito, con specificazione in merito al fatto che il risarcimento al terzo trasportato deve essere assicurato dalla compagnia del vettore a prescindere dall’accertamento di responsabilità dei conducenti.
Le sezioni della Corte di Legittimità pervengono a diversa conclusione, omettendo di considerare la “collocazione” di tale norma tra le ipotesi di risarcimento diretto, istituto che ha introdotto un sistema di compensazioni delle partite di dare ed avere tra le compagnie assicurative chiamate al risarcimento.
Invero, in applicazione di tale istituto, solo nel caso di mancanza di responsabilità del vettore, la compagnia che ha effettuato il risarcimento potrà invocare la compensazione nei confronti della società che avrebbe dovuto pagare, perché nel caso in cui il vettore fosse responsabile, il pagamento effettuato dalla società che copriva per la R.C. il suo veicolo, resterà ad esclusivo carico della Compagnia stessa, che era obbligata al risarcimento per la responsabilità del proprio assicurato.
Ne consegue che, giammai nel caso di specie, si potrebbe ritenere sussistente una ipotesi di responsabilità oggettiva considerata dalla Corte nelle due pronunce oggetto di commento.
La disposizione di cui all’art. 141 CdA, si conforma ai principi sanciti dalla Corte di Giustizia europea (tra i tanti cfr Corte di Lussemburgo sulla clausola di guida esclusiva che ha affermato come, in definitiva, la vittima trasportata ha sempre e comunque diritto al risarcimento integrale del danno, quale che ne sia la veste e la qualita', con l'unica eccezione del trasportato consapevole della circolazione illegale del veicolo”... e salvo, come e' previsto dalla norma in esame, il caso fortuito), rendendo più immediato quello che è il diritto al risarcimento del terzo trasportato, che già poteva avvalersi del disposto di cui all’art. 2055 c.c. per il quale : “Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali”.
In effetti, il risarcimento effettuato dalla società che garantiva il veicolo sul quale il danneggiato viaggiava come trasportato, nel caso di mancanza di responsabilità del vettore, viene solo anticipato, per essere successivamente oggetto di compensazione, come nelle ipotesi sancite dall’art. 149 stesso Codice delle assicurazioni .
Come si legge nella prima pronuncia n. 4147/19, ripresa dalla pronuncia 8386/20, il regresso quale azione ordinaria, ex art. 1299 c.c., è comunque applicabile, anche a prescindere dall'art. 141 comma 4.
In pronunce precedenti , rispetto alle quali le due in esame rappresentano una antitesi, l'art. 141 CdA attribuisce al terzo trasportato la facolta' di esercitare una azione diretta nei confronti della assicurazione del vettore sulla base della semplice allegazione e dimostrazione del fatto storico (ovvero dello scontro e del trasporto), prescindendo dall'accertamento della responsabilita' del vettore stesso e del conducente del veicolo antagonista, salvo il caso fortuito e tale facoltà non fa venir meno la possibilita', per il danneggiato, di far valere i propri diritti, come detto, nei confronti dell'autore del fatto dannoso e del responsabile civile di esso, secondo le ordinarie regole della r.c.a. (cfr: ordinanze del 13 giugno 2008 n. 205 e 440 del 23 dicembre 2008 della Corte Costituzionale), facendo legittimamente salva la possibilita' dell'assicuratore del vettore di agire in rivalsa nei confronti dell'effettivo responsabile, in tutto o pro quota, sulla base della effettiva ripartizione delle responsabilita'.
Alla luce di quanto sopra, con una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, la Suprema Corte era pervenuta all’affermazione per cui il trasportato potesse agire ex art. 141, in caso di scontro di veicoli anche se uno solo dei veicoli era assicurato.
Diversamente, nelle sentenze in commento del 2019 e del 2020, la Corte ha affermato che non è, invece, irrilevante la responsabilita' del vettore nell'ambito dell'azione ex art. 141; “la lettura maggioritaria della norma”, sarebbe stata "abbagliata" dall'intento di agevolare e accelerare la tutela del trasportato, in tal modo distraendosi dal bilanciamento degli interessi coinvolti ed ha ritenuto che per “caso fortuito” si deve intendere non solo l’evento naturale imprevedibile ma anche la responsabilità esclusiva dell’altro conducente .
Tale considerazione sarebbe connessa alla successiva specificazione "a prescindere dall'accertamento della responsabilita' dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro" da cui dovrebbe discendere che, solo nella ipotesi di concorso di responsabilità, anche del vettore, la norma potrebbe essere applicata e che, invece, nel caso di responsabilità esclusiva del terzo, la condotta del terzo verrebbe ad integrare il caso fortuito, che non ne consentirebbe l’applicazione.
La conclusione sopra riportata non appare convincente .
Invero, la “ratio” della disposizione deve ricercarsi nell’intento del legislatore di assicurare al trasportato una tutela celere e l’onere probatorio posto a suo carico del danneggiato, deve ritenersi circoscritto all’accertamento della mancanza di corresponsabilità dell’infortunato sia per quanto alla determinazione delle lesioni che per quanto alla loro entità , ex art. 1227 c.c.
Invece, in applicazione del principio sancito dalla Corte nelle due ultime pronunce, il terzo trasportato danneggiato dovrebbe provare anche una corresponsabilità del vettore in maniera equiparabile e sovrapponibile alla prova che dovrebbe fornire in una azione ordinaria di risarcimento, visto che, la responsabilità esclusiva dell’altro conducente potrebbe emergere solo all’esito della istruzione del procedimento anche in merito alla dinamica del sinistro.
Tenuto, allora, conto del fatto che, ai fini della proponibilità e procedibilità dell’azione, per l’ipotesi di cui all’ art. 141 CdA, non vi è obbligo di costituzione in mora anche della società del veicolo antagonista e poiché, non potrebbe estendersi all’altra compagnia l’effetto interruttivo della prescrizione, si verrebbe, paradossalmente (e diversamente dalla “voluntas legis”) a penalizzare il danneggiato che, all’esito di un giudizio instaurato per ottenere il risarcimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 141 CdA, si trovasse di fronte alla declaratoria di assoluta responsabilità del conducente dell’altro veicolo, perché, in mancanza di atti interruttivi, la diversa azione ordinaria risulterebbe, ormai, prescritta.
Per non incorrere nel rischio sopra rappresentato, sarebbe quindi meglio per il danneggiato intraprendere sempre un’azione ordinaria di risarcimento.
Stante gli effetti delle pronunce della Suprema Corte sulle prossime decisioni nel merito, è auspicabile un chiarimento, anche da un punto di vista normativo, così da evitare decisioni contrastanti.