Può essere revocata la misura alternativa dell’affidamento in prova ex art. 94 DPR 309/90 concessa dal Tribunale di Sorveglianza senza che questa sia stata mai applicata concretamente?
Lunedi 15 Giugno 2020 |
E’ uno dei quesiti cui dovrà rispondere la Corte di Cassazione chiamata a valutare la condotta posta in essere dal Tribunale di Sorveglianza che, dopo aver concesso la misura alternativa, era a revocarla per una presunta “condotta non conforme” tenuta non presso la comunità, bensì presso l’istituto carcerario ove il detenuto si trovava ancora ristretto in forza di una misura di custodia cautelare.
I motivi di revoca dell’affidamento in prova in casi particolari rimangono disciplinati e tassativamente elencati nell’art. 47 – comma 11 – della Legge n. 354 del 26.07.75 meglio conosciuta come <<ordinamento penitenziario>>.
Sebbene, infatti, l’affidamento in prova in casi particolari non viene considerato quale “beneficio” bensì quale diversa modalità di espiazione della pena prevista per i detenuti tossicodipendenti e, per tali motivi, disciplinato nel più omogeneo D.P.R. 309/90, le cause di una sua revoca sono rimaste agganciate a quell’insieme di norme dell’<<ordinamento penitenziario>> che all’art. 47 comma 11 prevede: “L'affidamento é revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.”.
Il testo della norma, quindi, appare chiaro nella sua previsione generale: vanno revocati quegli affidamenti di detenuti tossicodipendenti che non abbiano inteso rispettare le prescrizioni impostegli ed abbiano violato la legge con ciò rendendosi incompatibili al piano di recupero stilato secondo le loro esigenze e necessità.
Già la I sez. della Cassazione con sent. n. 3712 del 26-06-2000 aveva chiarito lo spazio temporale nel quale ricomprendere e cristallizzare le condotte da valutare per giungere ad un provvedimento di revoca ai sensi dell’art. 47 comma 11 dell’ordinamento penitenziario: “L'esame della condotta del condannato affidato in prova al servizio sociale, ai fini sia della revoca della misura sia dell'estinzione della pena conseguente all'esito positivo della prova, va limitato esclusivamente al periodo di affidamento, non potendo la condotta del soggetto successiva alla scadenza della misura avere alcuna influenza sul giudizio da esprimere in ordine all'esito di essa”.
Del resto il tenore della norma non lascia spazio ad interpretazioni nemmeno con una lettura maggiormente ampia di quel “contrario alla legge”. La chiosa dell’articolo, infatti, chiarisce alla perfezione il senso e la portata delle prescrizioni: “… contrario alla legge … appaia incompatibile con la prosecuzione della prova”.
Una disciplina, quindi, che tutt’altro dall’esser scontata potrebbe riaprire a nuovi scenari modificando – di fatto – la portata dell’art. 47 – comma 11 – della Legge n. 354 del 26.07.75 le cui prescrizioni non sarebbero più da leggersi solo con riferimento alle prescrizioni imposte nel piano terapeutico e con la prosecuzione corretta della prova, bensì alla più ampia generalità delle condotte in tutti gli scenari possibili.