Con l’ordinanza n. 10926/2020, pubblicata il 9 giugno 2020, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulle conseguenze derivanti del deposito del ricorso per cassazione notificato a mezzo posta elettronica certificata privo dell’attestazione di conformità all’originale sottoscritta con la firma autografa del difensore del ricorrente.
Martedi 16 Giugno 2020 |
IL CASO: La vicenda esaminata prende spunto dal giudizio tra due ex fidanzati avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danni per la rottura ingiustificata della promessa di matrimonio.
Il Tribunale rigettava la domanda., mentre la decisione di primo grado veniva riformata dalla Corte di Appello in sede di gravame proposto dall’originaria attrice che condannava l’ex fidanzato al risarcimento dei danni in favore della prima. Pertanto, la questione veniva sottoposta all’esame della Corte di Cassazione a seguito del ricorso promosso dall’ex fidanzato, originario convenuto.
LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, pur condividendo le osservazioni formulate dal relatore che aveva ritenuto l’inammissibilità del ricorso, lo ha dichiarato improcedibile in quanto privo dell’asseverazione autografa di conformità all'originale della notifica che era stata eseguita a mezzo pec ma munita solo della firma digitale dell’avvocato della ricorrente e la parte intimata non si era costituita.
Gli Ermellini, nel decidere il ricorso, hanno ribadito il principio di diritto secondo il quale "il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della I. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l'improcedibilità ove il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale notificatogli ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005.
Viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato (così come nel caso in cui non tutti i destinatari della notifica depositino controricorso) ovvero disconosca la conformità all'originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio” (Cass. S.U. n. 22438 del 2018).
Cassazione civile ordinanza n.10926/2020