Com’è noto nel giudizio per cassazione non è ancora applicabile il processo telematico. Quindi, se il ricorso viene notificato a mezzo pec, il ricorrente deve procedere al deposito in Cancelleria con la copia analogica.
Che succede se il ricorrente deposita il ricorso senza l’attestazione di conformità da parte del difensore o con l’attestazione priva della sottoscrizione autografa da parte di quest’ultimo?
Mercoledi 23 Settembre 2020 |
Sulla questione si è nuovamente pronunciata la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19244/2020, pubblicata il 15 settembre 2020.
IL CASO: Nella vicenda esaminata, il Tribunale dichiarava la nullità del termine apposto ad un contratto di lavoro stipulato tra due lavoratori ed una società di trasporto con la conseguente conversione della durata del rapporto di lavoro da a termine in a tempo indeterminato. Il Tribunale condannava, altresì, la società datrice di lavoro al risarcimento del danno in favore dei lavoratori ricorrenti.
La sentenza di primo grado veniva parzialmente riformata dalla Corte di Appello in sede di gravame proposto dalla datrice di lavoro. La Corte territoriale, nel condividere la sentenza impugnata sul punto relativo all’illegittimità della clausola di durata del rapporto di lavoro, riduceva, però, l’entità dell’indennità risarcitoria riconosciuta ai lavoratori.
La vertenza giungeva, così, all’esame della Corte di Cassazione chiamata a pronunciarsi sul ricorso promosso dai lavoratori. La controroricorrente, nel costituirsi nel giudizio, deduceva l’improcedibilità del ricorso in quanto quest’ultimo, notificato a mezzo pec, era stato depositato nella cancelleria della Corte di Cassazione senza la sottoscrizione digitale del difensore. Dopo l’instaurazione del giudizio interveniva la morte del ricorrente e il suo difensore provvedeva a notificare alla controricorrente la rinuncia al giudizio.
LA DECISIONE: Gli Ermellini, dopo aver evidenziato che, stante la particolare struttura e disciplina del procedimento di legittimità, nel giudizio di cassazione non si applica l’istituto dell’interruzione del processo e conseguentemente nessun rilievo a tal fine assume la morte di una delle parti dopo la rituale instaurazione del giudizio e che la rinuncia al ricorso preclude l’esame dell’inammissibilità del ricorso formulata dalla controricorrente, ha dichiarato l’estinzione del giudizio.
I Giudici di Piazza Cavour, ritenendo la questione relativa alla mancata sottoscrizione da parte del difensore del ricorrente del ricorso e della procura notificati a mezzo pec di particolare importanza, avvalendosi del potere che l’art. 363 c.p.c. assegna alla Corte di Cassazione, hanno ribadito il principio di diritto secondo il quale “il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della I. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non comporta l'improcedibilità del ricorso in quanto la controricorrente non ha disconosciuto la conformità della copia informale del ricorso all'originale notificatole a mezzo p.e.c.” (Cass. S.U. n. 8312/2019; Cass. S.U. n. 2438/2018).
Cassazione civile ordinanza n.19244 2020