Con la sentenza n. 22438/2018, pubblicata il 24 settembre scorso, le Sezioni Unite della Cassazione hanno affrontato la questione relativa alle conseguenze derivanti dal deposito del ricorso per Cassazione notificato a mezzo pec privo dell’attestazione di conformità da parte del difensore o con attestazione priva di sottoscrizione autografa di quest’ultimo.
Secondo gli Ermellini non è sempre improcedibile, ai sensi dell’articolo 369 c.p.c., il ricorso per Cassazione notificato a mezzo pec e depositato in cancelleria privo dell’attestazione di conformità del difensore o con attestazione priva di sottoscrizione autografa.
Infatti, l’improcedibilità viene sanata sia nel caso in cui il controricorrente nel costituirsi, seppur tardivamente, depositi copia analogica di detto ricorso autenticata dal proprio difensore, sia nel caso in cui non ne abbia disconosciuto la conformità all’originale notificatogli.
IL CASO: la vicenda esaminata dalla Cassazione prende spunto dal ricorso promosso avverso la sentenza del Consiglio di Stato che aveva accolto a sua volta l’appello avverso la decisione con la quale il TAR aveva rigettato l’impugnazione per l’annullamento dell’aggiudicazione di una gara di affidamento del servizio di vigilanza continuativo antincendio di un Azienda Ospedaliera. Il ricorso per Cassazione veniva notificato a mezzo pec e depositato con la copia notificata priva dell’attestazione di conformità. Prima della discussione del ricorso, il ricorrente depositava atto di rinuncia che era preventivamente notificata ai controricorrenti.
LA DECISIONE: Con la decisione in commento, gli Ermellini dopo aver dichiarato l’estinzione del giudizio ritenendo rituale la rinuncia depositata dal ricorrente, hanno affrontato, ai sensi dell’articolo 363 c.p.c, la questione relativa alla procedibilità o meno del ricorso predisposto come documento informatico nativo digitale, notificato a mezzo pec e depositato in copia analogica informe, non sottoscritta con firma autografa dei difensori, unitamente alle copie cartacee del messaggio di p.e.c. e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna prive dell'attestazione di conformità L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter.
I Giudici nomofilattici hanno ritenuto di rimediare, almeno in parte, al precedente orientamento espresso sul punto con la sentenza n. 10266/2018, affermando che:
non è improcedibile il ricorso per Cassazione se il ricorrente deposita, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, la copia analogica del ricorso predisposto in originale telematico e notificato a mezzo posta elettronica certificata, senza attestazione di conformità del difensore L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, e il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) deposita la copia analogica di detto ricorso autenticata dal proprio difensore o non disconosca la conformità all'originale notificatogli;
ai fini della tempestività della notificazione del ricorso in originale telematico sarà onere del controricorrente disconoscere la conformità agli originali dei messaggi di p.e.c. e della relata di notificazione depositati in copia analogica non autenticata dal ricorrente;
Nel caso in cui :
il destinatario della notificazione a mezzo p.e.c. del ricorso nativo digitale non si costituisce, il ricorrente potrà depositare, ai sensi dell'art. 372 c.p.c. (e senza necessità di notificazione ai sensi del secondo comma della medesima disposizione), fino all'adunanza in camera di consiglio l'asseverazione di conformità all'originale (ex art. 9della legge n. 53 del 1994) della copia analogica. In difetto, il ricorso sarà dichiarato improcedibile;
il destinatario della notificazione a mezzo p.e.c. del ricorso nativo digitale depositi il controricorso e disconosca la conformità all'originale della copia analogica informe del ricorso depositata, sarà onere del ricorrente depositare l'asseverazione di legge circa la conformità della copia analogica, tempestivamente depositata, all'originale notificato. Il suddetto deposito può avvenire sino all’udienza pubblica o all’adunanza della camera di consiglio. In difetto, il ricorso sarà dichiarato improcedibile;
vi siano più destinatari della notificazione a mezzo p.e.c. del ricorso nativo digitale e non tutti depositino controricorso, il ricorrente - posto che il comportamento concludente ex art. 23, comma 2, c.a.d. impegna solo la parte che lo pone in essere - sarà onerato di depositare, nei termini sopra precisati, l'asseverazione di cui alla L. n. 53 del 1994, art. 9. In difetto, il ricorso sarà dichiarato improcedibile.
Cassazione civile Sez. Unite Sentenza n. 22438 del 24/09/2018