Con l’ordinanza n. 20039/2020, pubblicata il 24 settembre 2020, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulle conseguenze derivanti dai vizi formali della notificazione di un atto eseguita a mezzo della posta elettronica certificata
Giovedi 1 Ottobre 2020 |
IL CASO: La vicenda esaminata dalla sentenza in commento riguarda il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado. La sentenza era stata notificata a mezzo della posta elettronica certificata. Nel costituirsi nel giudizio innanzi ai giudici di legittimità i controricorrenti eccepivano, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso per essere stato introdotto oltre il termine breve per l’impugnazione, mentre il ricorrente, con la memoria difensiva, eccepiva l’invalidità della notifica della sentenza della Corte di Appello per una serie di vizi formali.
LA DECISIONE: Le eccezioni del ricorrente relative alla regolarità della notifica a mezzo pec della sentenza impugnata sono state tutte ritenute infondate dalla Corte di Cassazione , la quale ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo il principio secondo cui "la L. n. 53 del 1994, art. 11, là dove commina la nullità della notificazione eseguita personalmente dall'avvocato "se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti", non intende affatto sanzionare con l'inefficacia anche le più innocue irregolarità" - in relazione alle quali "non viene in rilievo la lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione finale, bensì, al più, una mera irregolarità sanabile in virtù del principio di raggiungimento dello scopo" - laddove "la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale", per avere la parte ricevuto la notifica e compreso il contenuto dell'atto(Cass. Sez. U., 23620/2018, 7665/2016; Cass. 14042/2018, 30927/2018, 20625/2017, 6079/2017, 19814/2016, 26831/2014).
Secondo gli Ermellini, sulla scorta del principio del raggiungimento dello scopo, come affermato in altri arresti giurisprudenziali:
deve essere rigettata l’eccezione di nullità della notifica telematica priva della indicazione, nell'oggetto del messaggio PEC, della dicitura "notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994" (Sez. U., 23620/2018; Cass. 30927/2018), rispetto alla quale la dicitura "notifica telematica", presente nella notifica, come nel caso esaminato, appare più che sufficiente;
è inconferente la mera incompletezza del nome di una delle parti nel cui interesse è stata effettuata la notifica in quanto va esclusa la nullità della notifica tutte le volte in cui dalla lettura complessiva dell'atto emerga chiaramente la riferibilità alla parte interessata;
la stessa cosa vale anche per quanto riguarda l’eccezione di "mancata indicazione del codice fiscale delle parti che hanno conferito la procura alle liti, prescritta dalla L. n. 53 del 1994, art. 3-bis, comma 5, lett. c)" (Cass. Sez. U, 23620/2018), tutte le volte in cui i suddetti dati sono chiaramente indicati nell'intestazione della sentenza oggetto di notifica, al pari della "esistenza di procura alle liti in capo al notificante;
lo scopo essenziale della relazione di notificazione è quello di rendere "percepibile dal destinatario la funzione cui l'invio dell'atto assolve, contenendo i dati che consentono di individuarne la collocazione processuale e la conformità all'originale, nonchè la legittimazione del mittente";
irrilevante è la mancata indicazione, nella relata di notifica, della sezione della Corte d'Appello che ha pronunciato la sentenza impugnata - invece specificamente indicata nella "attestazione di conformità" della copia analogica all'originale digitale. Infatti, nel caso di notifica dell'atto in corso di procedimento, l'onere di indicazione della sezione (oltre che del numero e dell'anno di ruolo della causa) "assolve al fine di consentire l'univoca individuazione del processo al quale si riferisce la notificazione", pertanto, "ove l'atto contenga elementi altrettanto univoci", come "gli estremi della sentenza impugnata, la notificazione non potrà essere dichiarata nulla, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 3, avendo comunque raggiunto il suo scopo" (Cass. 17022/2018);
va esclusa l'efficacia invalidante della mancata indicazione, nella relata di notifica, dell'elenco pubblico - tra quelli previsti dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16-ter - da cui è stato estratto l'indirizzo di posta elettronica del destinatario (Cass. Sez. U, 7665/2016; Cass. 6079/2017, 30927/2018);
le Sezioni Unite, valorizzando l'introduzione del cd. "domicilio digitale", hanno ritenuto valida la notificazione al difensore eseguita presso l'indirizzo PEC risultante dall'albo professionale di appartenenza, in quanto corrispondente a quello inserito nel pubblico elenco di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 6-bis. Proprio in virtù di tale disposizione, è obbligo del difensore darne comunicazione al proprio ordine e quest'ultimo è a sua volta obbligato ad inserirlo sia nei registri INI-PEC, sia nel ReGIndE, che sono pubblici elenchi (Cass. Sez. U., 23620/2018);
è pienamente legittima la notifica eseguita presso l'indirizzo PEC risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC) istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico, espressamente incluso fra i pubblici elenchi del D.L. n. 179 del 2012, ex art. 16-ter (ex multis Cass. 9893/2019);
l'attestazione di conformità del difensore è sufficiente se riferita al contenuto testuale del documento che ne è oggetto, e che la regolarità del documento attestato si presume sino a specifica contestazione della parte controinteressata, onerata di allegare l'esistenza di precisi vizi, tali da determinare la lesione del diritto di difesa o un pregiudizio per la decisione;
è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione anche una notificazione telematica di copia della sentenza mancante dell'attestazione di conformità all'originale, gravando sul destinatario l'onere di dimostrare che tale irregolarità abbia arrecato un pregiudizio alla conoscenza dell'atto e al concreto esercizio del diritto di difesa (Cass. 20747/2018);
è idonea ai fini dell’avvenuto recapito non solo del messaggio, ma anche degli eventuali allegati alla controparte la produzione della copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna (RAC), completa di attestazione di conformità, a certificare il recapito non solo del messaggio, ma anche degli eventuali allegati alla stessa, salva prova contraria - di cui è onerata la parte che eccepisca la nullità costituita da errori tecnici riferibili al sistema informatizzato (Cass. 9897/2019; cfr. Cass. 4789/2018, 29732/2018).
"nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione della pec e di consegna della stessa nella casella del destinatario, si determina una presunzione di conoscenza della comunicazione da parte del destinatario analoga a quella prevista, in tema di dichiarazioni negoziali, dall'art. 1335 c.c.. Spetta quindi al destinatario, in un'ottica collaborativa, rendere edotto il mittente incolpevole (...) della difficoltà nella presa visione degli allegati trasmessi via pec, onde fornirgli la possibilità di rimediare a tale inconveniente" (Cass. 25819/2017, 21560/2019).