Patrocinio a spese dello Stato: ammissibile anche nella separazione consensuale

A cura della Redazione.
Patrocinio a spese dello Stato: ammissibile anche nella separazione consensuale

Nella sentenza n. 20545 del 29 settembre 2020 la Corte di Cassazione ha ribadito la possibilità per il coniuge, che ha i requisiti reddituali, di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato anche nel caso di separazione consensuale.

Giovedi 1 Ottobre 2020

Il caso: F.M.. con ricorso ex art. 702 bis cpc proponeva opposizione avverso il decreto con cui il Presidente del Tribunale aveva revocato la sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento di separazione consensuale.

Per il tribunale, i procedimenti di separazione e divorzio non sono ricompresi nelle cause per le quali è escluso il cumulo dei redditi ex art. 76 comma 4 d.p.r. 115/2002.

F.M. ricorre in Cassazione, che, nell'affrontare la questione della cumulabilità o meno dei redditi dei coniugi ai fini della concessione del patrocinio a spese dello Stato in relazione ad una causa di separazione c.d. consensuale, osserva quanto segue:

a) l'art. 76 del d.p.r. 115/2002 prevede che si debba considerare il solo reddito dell'istante “ quando sono oggetto della causa diritti della personalità ovvero processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi”;

b) nel giudizio di separazione ex art. 711 c.p.c., che non ha ad oggetto diritti della personalità, esiste purtuttavia un conflitto di interessi tra i coniugi, così come recentemente riconosciuto dalla medesima Corte (Cass. 20385/2019);

c) è stato infatti ritenuto che la circostanza che i coniugi accedano al giudizio di omologazione sulla base di un accordo consensuale non comporta l'assenza di interessi confliggenti: infatti gli esiti dell'iniziativa della separazione non sono predefiniti, in quanto l'accordo consensuale non ha efficacia se non a seguito del controllo del giudice, che potrebbe anche ricusare il tenore degli accordi per varie ragioni ( contrarietà ai principi di ordine pubblico o agli interessi dei figli), e invitare le parti a definire un assetto diverso da quello inizialmente concordato.

Decisione: accoglimento del ricorso con rinvio al Tribunale in diversa composizione.

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