Nulla la notifica tramite pec della PA priva della relata, della attestazione e della firma?

Nulla la notifica tramite pec della PA priva della relata, della attestazione e della firma?

Con l'ordinanza n. 10503/2025, pubblicata il 22 aprile scorso, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulle conseguenze derivanti dalla notifica di un’ordinanza di ingiunzione da parte della Pubblica Amministrazione eseguita a mezzo pec, priva della relata di notifica, dell’attestazione di conformità o della firma digitale.

Martedi 13 Maggio 2025

IL CASO: La vicenda esaminata nasce dalla notifica di un’ordinanza di ingiunzione eseguita dalla Prefettura nei confronti di un uomo al quale venivano contestati atti contrari alla pubblica decenza ai sensi dell'art. 726 cod. pen., reato depenalizzato con D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8.

Avverso l’ordinanza ingiuntiva, il destinatario proponeva opposizione.

Entrambi i giudizi di merito si concludevano con il rigetto dell'impugnazione e la conseguente conferma dell’ordinanza.

Il Giudice di Pace prima e il Tribunale dopo ritenevano corretta la notifica dell’ordinanza di ingiunzione eseguita a mezzo pec presso il legale del destinatario in quanto effettuata presso il domicilio dallo stesso eletto con l'istanza di annullamento in autotutela e dove era stata notificata la convocazione per l'audizione.

L’originario opponente, rimasto soccombente, investiva la Corte di Cassazione, deducendo con un unico motivo la violazione dell'art. 156 cod. proc. civ. e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, per avere il giudice di merito considerato tardivo il ricorso introduttivo, ritenendo valida ai fini del termine per l’impugnazione la notifica presso il legale.

Il ricorrente ribadiva l'illegittimità della notifica dell’ordinanza di ingiunzione eseguita a mezzo pec in quanto priva della relata, dell'attestazione di conformità e della firma digitale.

Evidenziava che:

- contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, il ricorso contro l'ordinanza-ingiunzione era stato proposto tempestivamente in quanto la comunicazione a mezzo pec non era idonea ai fini della decorrenza del termine dei trenta giorni previsti dalla legge per la proposizione del ricorso, atteso che il difensore, in assenza di relata di notifica, aveva considerato la comunicazione inviata solo per conoscenza, in attesa della rituale notifica al proprio assistito;

- non poteva essere considerata valida la notifica neppure ai sensi dei principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di notifica e di nullità, circa la necessità che la notifica a mezzo pec renda percepibile al destinatario la funzione assolta dall'atto di invio ai fini del decorso del termine per l'impugnazione, con la conseguenza che, se non inesistente, doveva quantomeno considerarsi nullo e irregolare;

- la nullità della notifica non poteva essere ritenuta sanata per il raggiungimento dello scopo, non avendo egli proposto tempestiva opposizione e, quindi, non avendo tempestivamente esercitato il diritto di opposizione.

LA DECISIONE: Anche la Cassazione ha dato torto all'originario ricorrente.

Nel ritenere il motivo del ricorso infondato, i giudici di legittimità hanno affermato il seguente principio di diritto:

"In tema di ordinanze ingiunzione, la notifica diretta, operata dalla Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, a mezzo di posta elettronica certificata è valida anche quando manchi della relata, dell'attestazione di conformità o della firma digitale, salvo che detta mancanza abbia inficiato o anche solo reso verosimilmente sospetta o incerta l'idoneità della specifica comunicazione eseguita ad espletare la propria funzione o a rendere poco agevole l'esercizio del diritto di difesa, atteso che, trattandosi di violazione di norme processuali, non è tutelabile l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, non rilevando, peraltro, l'elemento psicologico del destinatario in ordine alla finalità della comunicazione ricevuta".

Come affermato in altri arresti giurisprudenziali, anche a Sezioni Unite, hanno osservato, la notificazione delle ordinanze-ingiunzione ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981 può avvenire direttamente da parte della P.A. a mezzo di posta elettronica certificata, rappresentando questa una modalità idonea a garantire al destinatario la conoscibilità dell'atto e la finalità della notificazione, senza che possa farsi riferimento alla necessità del rispetto anche delle formalità di cui alla legge n. 53 del 1994, che attiene alla diversa ipotesi di notifiche eseguite direttamente dagli avvocati, atteso che il rinvio compiuto dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981 alle modalità previste dal codice di procedura civile si riferisce anche all'art. 149-bis, cod. proc. civ.

Inoltre, hanno evidenziato, l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale, sicché non si riverberano sulla validità della notificazione la mera carenza delle specifiche attestazioni di provenienza e simili da apporre all'atto comunicato o notificato o, comunque, trasmesso, né la carenza di "attestazione di conformità" allorché questa non abbia effettivamente inciso sul diritto di difesa, senza che rilevi l'aspetto psicologico del ricevente allorché l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo.

Nel caso di specie, non sono stati dedotti dal ricorrente, hanno concluso, motivi per i quali la mancanza della relata, l'assenza della firma digitale e la mancata attestazione di conformità abbiano inficiato o anche solo reso verosimilmente sospetta od incerta l'idoneità della specifica comunicazione eseguita ad espletare tale funzione o a rendere poco agevole l'esercizio del diritto di difesa rispetto alla modalità specificamente descritta nella norma, ciò che comporta l'inammissibilità della censura, essendo irrilevante la circostanza che questi o il suo difensore domiciliatario abbiano errato sulla funzione della comunicazione ricevuta per il tramite di siffatta notifica.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 10503 2025

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