Con l’ordinanza 8535/2022, pubblicata il 16 marzo 2022, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulla validità o meno della notifica della cartella di pagamento a mezzo pec con allegato in formato pdf privo della firma digitale.
Giovedi 24 Marzo 2022 |
IL CASO: La vicenda approdata all’esame dei giudici di legittimità nasce dal ricorso promosso da una società contro un estratto di ruolo relativo ad una cartella di pagamento e ad un avviso bonario derivante da un controllo automatizzato ex art 36 bis dPR 600/73.
La società deduceva l’irregolarità della notifica della cartella di pagamento e dell’avviso bonario eseguiti a mezzo pec in quanto privi della firma digitale.
La Commissione Tributaria Provinciale dava ragione alla società ricorrente e la sentenza di primo grado veniva accolta in sede di gravame dalla Commissione Tributaria Regionale la quale nel rigettare l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, riteneva giuridicamente inesistenti le notifiche eseguite a mezzo pec in formato "pdf" prive della firma digitale non garantendo le stesse la certezza e la immodificabilità e, quindi, inidonee ad assicurare l’autenticità del messaggio.
LA DECISIONE: Di contrario avviso la Corte di Cassazione la quale, nel decidere il ricorso promosso dall’Agenzia delle Entrate, lo ha accolto ribadendo l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica").
Nessuna norma di legge, hanno osservato gli Ermellini, impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale.
La mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana. L'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore ma solo la sua intestazione
Come affermato dalle Sezioni Unite, hanno concluso, l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. 28 settembre 2018 n. 23620).
Giovanni Iaria