E' valida la notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo pec in copia informatica pdf, originariamente in formato cartaceo, priva della sottoscrizione digitale.
Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 28852/2023, pubblicata il 18 ottobre scorso.
Venerdi 20 Ottobre 2023 |
IL CASO: Una società impugnava la “comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo”, su un veicolo di sua proprietà che le era stata notificata dall’Agenzia delle Entrate Riscossione per un credito relativo a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada.
Con l’impugnazione, la società deduceva l'inesistenza giuridica della notifica che era stata eseguita a mezzo pec, in quanto al messaggio di posta elettronica certificata era stato allegato un atto in formato.pdf (copia per immagine su supporto informatico) e non come documento informatico provvisto di firma digitale (.pdf nativo digitale)”.
Sia in primo che in secondo grado i giudici davano torto alla società, confermando la legittimità della notifica dell’atto impugnato.
La società, rimasta soccombente in entrambi i gradi di giudizio di merito, investiva della questione la Corte di Cassazione, insistendo, fra i vari motivi, sulla giuridica inesistenza della notificazione, avvenuta a mezzo della posta elettronica certificata.
LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Cassazione la quale nel rigettarlo ha evidenziato che il giudice territoriale aveva ritenuto irrilevante la mancata allegazione della copia della cartella di pagamento con file «pdf nativo» sul rilievo che si trattava di «atto già notificato, e quindi ben noto alla ricorrente che, fra l'altro non aveva contestato la sua difformità rispetto all’originale.
Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, hanno osservato gli Ermellini «la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. “atto nativo digitale”), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. “copia informatica”)», ossia, appunto, un file in formato PDF (portable document format), con l’ulteriore precisazione, che «nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall’agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale» (testualmente Cass. 27/11/2019, n. 30948; conf., ex multis, Cass. 05/10/2020, n. 21328; Cass. 08/07/2020, n. 14402).
Cassazione civile ordinanza 28852 2023