Intimazione di pagamento notificata a mezzo pec senza la firma digitale: conseguenze

Intimazione di pagamento notificata a mezzo pec senza la firma digitale: conseguenze

E’ valida l’intimazione di pagamento notificata dall’Agenzia delle Entrate a mezzo pec anche se manca la firma digitale.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 3940/2021, pubblicata il 16 febbraio 2021.

Venerdi 26 Febbraio 2021

IL CASO: Nel caso esaminato dai giudici di legittimità, la Commissione Tributaria Provinciale, pronunciandosi sul ricorso promosso da una società avverso un intimazione di pagamento relativa ad alcune cartelle esattoriali rimaste insolute, dava ragione alla contribuente con conseguente annullamento dell’atto impugnato.

In sede di gravame interposto dall’Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale confermava la sentenza di primo grado.

L’Agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione deducendo, fra l’altro, la violazione e la falsa applicazione dell'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, per avere i giudici tributari di merito erroneamente ritenuto nulla la notifica dell'intimazione di pagamento per la mancanza della firma autografa dell’intimazione di pagamento, documento inviato dall’amministrazione finanziaria a mezzo pec.

LA DECISIONE: La Cassazione, con la decisione in commento, ha ritenuto fondato il motivo del ricorso e nell’accoglierlo con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale, in diversa composizione, ha ribadito il seguente principio di diritto: «In caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea», ma è lo stesso per l'intimazione ad adempiere, «non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso» (Cass. n. 30948 del 2019).

Secondo gli Ermellini:

1. l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento o dell'intimazione ad adempiere da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo;

2. la cartella di pagamento, secondo quanto disposto dall'art. 25 del d.P.R.29 settembre 1973, n. 602, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, al pari dell’intimazione ad adempiere, ex art. 50, comma 3, del d.P.R. n.602 del 1973, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente;

3. il suddetto modello non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice;

4. come affermato in altri arresti giurisprudenziali degli stessi giudici di legittimità, in tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, la sua omessa sottoscrizione non è assolutamente sanzionata;

5. di conseguenza, non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere a carico del contribuente di fornire la della prova contraria e il contribuente non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.3940 2021

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