Con la sentenza in oggetto, del 19 febbraio 2021 la Suprema Corte fa il punto sulle condizioni di detenzione, sancendo il principio secondo il quale non è violato l’art. 3 CEDU sul diritto dei detenuti a non subire trattamenti inumani degradanti, qualora lo spazio minimo vitale, sebbene inferiore ai metri 3 quadrati, sia compensato da altri fattori, quali la brevità del periodo in cui avviene la riduzione dello spazio personale in rapporto al minimo obbligatorio; la sufficiente libertà di movimento fuori dalla cella, lo svolgimento di adeguate attività fuori cella, nonché le condizioni dignitose della detenzione in generale
La Suprema Corte richiamando in primis l’ormai copiosa giurisprudenza della Corte EDU, (vedi T. c/Italia 8 .1. 2013 ed ancor prima S. c/italia del 06.11.2009, nonché M. c/Croazia del 20.10.2016 ) sottolinea che nella valutazione dello spazio minimo di tre metri quadrati si debba avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento e, pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra cui rientrano i letti a castello
Tuttavia la decisione in esame si presta ad essere apprezzata criticamente, laddove riconosce, come accennato, che la disponibilità di uno spazio vitale inferiore a metri quadrati tre, per ogni singolo detenuto, calcolato nel senso precisato, determini solo una presunzione di violazione dell’art. 3 CEDU, che può essere vinta dal concorso congiunto dei suddetti fattori.
Come può una condizione oggettiva relativa allo spazio disponibile essere vinta da fattori che sono oggetto invece di una valutazione congetturale, rimane un punto piuttosto discutibile e desta inevitabili perplessità.
E’ altresi vero che in adesione al principio costituzionale della risocializzazione del reo ed in ultima istanza alla salvaguardia del fondamentale diritto alla dignità personale, la Suprema Corte sottolinea che l’onere della prova di tali fattori compensativi, che devono tra l’altro ricorrere congiuntamente, spetta all’Amministrazione penitenziaria.
Infine per completezza espositiva, il Supremo Collegio sottolinea che, nel caso di spazio individuale compreso tra i 3 e i 4 metri quadrati, la detenzione non è contraria all’art. 3, Conv. EDU, solo se non ricorrono, non necessariamente in modo congiunto, fattori negativi, quali:
a) la mancanza di accesso al cortile o all'aria e alla luce naturale;
b) la cattiva aereazione;
c) la temperatura insufficiente o troppo elevata nei locali;
d) l’assenza di riservatezza nelle toilette;
e) le cattive condizioni sanitarie e igieniche.
Della allegazione di tali fattori negativi deve farsi carico il detenuto, potendo l’Amministrazione Penitenziaria opporre i fattori compensativi per contrastare la domanda.
Ma se tre metri quadri non sono poi cosi degradanti, tanta strada ancora si deve compiere per realizzare condizioni di vita rispettose della dignità della pena, ricordando che secondo la Costituzione e secondo le mirabili parole del Garante delle persone private della libertà personale, si va in carcere perché si è stati puniti, non per essere puniti.