Liberazione anticipata: i criteri di valutazione del giudice in caso di violazione

A cura della Redazione.
Liberazione anticipata: i criteri di valutazione del giudice in caso di violazione

Con riferimento all'istituto della liberazione anticipata, la Prima Sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 37101/2025 ha chiarito che una trasgressione può riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri contigui, con precipuo riferimento a quelli antecedenti, sempre che si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione all'opera di rieducazione e l'espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto.

Mercoledi 19 Novembre 2025

Il fatto: il Tribunale di sorveglianza di Palermo respingeva il reclamo proposto da Caio avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Palermo, con cui era stata negata al detenuto la liberazione anticipata in relazione al periodo dal 26 maggio 2023 al 26 maggio 2024.

Il Tribunale di sorveglianza reputava ostativa alla concessione del beneficio la condotta di Tizio in ambito penitenziario, connotata dalla inflizione di due sanzioni disciplinari nelle date del 7 settembre 2023, per aver danneggiato il wc della camera di pernottamento, e del 29 novembre 2023, per aver simulato un'aggressione da parte del personale della polizia penitenziaria.

Caio ricorre in Cassazione, deducendo, cone secondo motivo, apparenza della motivazione, essendosi il Tribunale di sorveglianza limitato a fare richiamo ai "fatti storici" a fondamento delle sanzioni disciplinari, senza esplicitare il contenuto delle condotte e il peso nella complessiva valutazione dell'intero contegno rieducativo di Caio.

Per la Suprema Corte la censura è fondata; sul punto osserva quanto segue:

a) secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione della liberazione anticipata non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri contigui, con precipuo riferimento a quelli antecedenti, sempre che si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione all'opera di rieducazione e l'espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto;

b) la violazione deve essere tanto più grave quanto più distanti risultino i periodi di tempo interessati dalla domanda di concessione del beneficio;

c) proporzionalmente all'estensione dell'incidenza negativa retroattiva della violazione consumata in un semestre rispetto ai semestri antecedenti deve essere particolarmente accurato l'apprezzamento della gravità della trasgressione in sé e con riguardo al grado di partecipazione del condannato al trattamento rieducativo nel tempo precedente, esposto agli effetti negativi della violazione, alla stregua dei parametri indicati nell'art. 103, comma 2, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230;

d) il Tribunale di sorveglianza, disconstandosi dai principi richiamati, incentra la motivazione del provvedimento di rigetto sulla gravità delle infrazioni commesse nell'anno 2023, senza offrire elementi di valutazione in ordine alla refluenza delle stesse sul semestre di gran lunga antecedente, dal 1° ottobre 2017 al 1° marzo 2018, oggetto dell'istanza proposta dal detenuto presso la Casa Circondariale, e sulla partecipazione dell'interessato all'opera di rieducazione nel periodo indicato.

Allegato:

Cassazione penale sentenza 37101 2025

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