Nell'ordinanza n. 12172 dell'8 maggio 2023 la Corte di Cassazione si pronuncia in merito alla ammissibilità dell'azione diretta del terzo trasportato nei confronti dell' assicurazione del veicolo sul quale viaggiava anche nel caso in cui lo scontro sia stato causato da un veicolo assicurato con una compagnia non aderente alla convenzione terzi trasportati.
Mercoledi 10 Maggio 2023 |
Il caso: Mevia veniva coinvolta in un incidente mentre era a bordo della propria autovettura, condotta in quel momento da altro soggetto, e citava in giudizio la compagnia di Assicurazioni, quale compagnia garante della propria vettura, ai sensi dell'articolo 141 del codice delle assicurazioni; precisava che la responsabilità del sinistro era da ascriversi interamente al veicolo antagonista, condotto da Caio, il quale aveva provocato lo scontro per non essersi fermato allo stop e per non aver dato la precedenza alla vettura su cui era trasportata la ricorrente.
La Compagnia di assicurazione si costituiva eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva: in particolare obiettava che non poteva darsi luogo ad azione diretta nei suoi confronti, ai sensi dell'articolo 141 il codice delle assicurazioni, in quanto tale norma non si applicava se il veicolo antagonista aveva targa estera ed era assicurato con un'impresa straniera che non esercitava attività assicurativa In Italia.
Il Giudice di pace accoglieva l'eccezione, rigettando la domanda, con decisione confermata dal Tribunale, in secondo grado: per il giudice di appello l'articolo 141 citato concede il diritto di rivalsa all'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 150, che, per l'appunto, esclude l'applicazione della procedura di risarcimento diretto, di cui all'articolo 149, qualora il veicolo antagonista sia assicurato da una impresa straniera che non abbia aderito al sistema di risarcimento diretto.
Mevia ricorre in Cassazione, che, nell'accogliere il ricorso, precisa quanto segue:
a) le Sezioni Unite,hanno ribadito che “la nozione di "caso fortuito", prevista come limite all'applicabilità dell'azione diretta del terzo trasportato ex art. 141 cod.ass., riguarda l'incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione, risultando invece irrilevante la condotta colposa dell'altro conducente, posto che la finalità della norma è quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro;
b) la persona trasportata può avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro anche se quest'ultimo sia stato determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo immatricolato all'estero assicurato con una compagnia che non abbia aderito alla convenzione terzi trasportati , atteso che l'art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005, di derivazione comunitaria, assegna una garanzia diretta alle vittime dei sinistri stradali in un'ottica di tutela sociale che fa traslare il "rischio di causa" dal terzo trasportato, vittima del sinistro, sulla compagnia assicuratrice del trasportante