La sentenza della Corte di Cassazione n. 14388 del 27.05.2019 esclude la legittimazione ad agire, ex art. 141 cod. ass., degli eredi del trasportato su di un veicolo, deceduto a seguito di un incidente, per i danni subiti jure proprio:
“… è da escludere anzitutto che la lettera della legge consenta l'estensione del suo campo di applicazione a danneggiati diversi dal terzo trasportato: oltre al significato proprio del termine, appare non superabile il ripetuto riferimento al "veicolo a bordo del quale (il danneggiato) si trovava al momento del sinistro".
“Ma è anche da escludere che la norma sia suscettibile di applicazione analogica. La portata certamente innovativa della norma - ancorchè apprezzabile, come detto, non con riferimento al fondamento della responsabilità, ma sul piano degli oneri di allegazione e prova gravanti sul soggetto (il terzo trasportato) cui è attribuito il potere di azione diretta ai fini del risarcimento del danno - conferisce alla stessa carattere eccezionale, che osta ad una sua applicazione analogica a casi non espressamente previsti.
In tal senso si è del resto già espressa questa Corte rilevando, secondo indirizzo cui si intende qui dare continuità, che l'estensione della tutela del terzo trasportato ad ipotesi non specificamente previste ed a favore di soggetti non espressamente contemplati, appare difficilmente predicabile in via di analogia, ai sensi dell'art. 14 prel., in quanto l'art. 141 cod. ass. prevede una regola risarcitoria che prescinde dall'accertamento della colpa e, per ciò, di carattere eccezionale, con conseguente preclusione all'applicabilità in via analogica (Cass. 08/02/2019, n. 3729)”.
La pronuncia n. 14388/2019 è, poi, interessante perché riprende, e li conferma, i principi enunciati dalla stessa Corte con la sentenza n. 4147 del 13.02.2019 in tema di azione proposta dal trasportato ex art. 141 cod. ass.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 4147 del 13.02.2109 ha offerto per la prima volta una interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata dell’art. 141 del codice delle assicurazioni (Art. 141 cod. ass.
“1. Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.
2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148.
3. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all'articolo 145. L'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.4. L'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 150).
Va innanzitutto premesso che il terzo trasportato, danneggiato da un incidente stradale, su di un veicolo per il quale vi è l’obbligo di assicurazione, ha innanzi a sé un “ventaglio” di azioni giudiziarie per ottenere il risarcimento, la cui scelta è rimessa alla sua volontà e ciò in un’ottica di rafforzamento della sua posizione di tutela. In buona sostanza, così come sottolineato dalla Consulta nella sua ordinanza 9-13 giugno 2008 n. 205 il Codice delle Assicurazioni con il disposto di cui all'art. 141, non solo non ha inteso indebolire la posizione del terzo trasportato ma gli ha riconosciuto una ulteriore opzione che, tuttavia, non esclude la possibilità di esperire l’ordinaria azione diretta ex art. 144 (Art. 144 cod. ass.” Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione) del codice delle assicurazioni private; ebbene il soggetto terzo trasportato che agisce quale danneggiato dal sinistro ha nell’attuale ordinamento, una serie di opzioni che possono essere scelte liberamente, potendo convenire in giudizio il solo responsabile civile ex art. 2054 c.c., ovvero coinvolgere anche il di lui assicuratore esercitando l’azione diretta prevista dall’art. 144 del codice delle assicurazioni private, ovvero, in un’ottica acceleratoria, invocare l'art. 141 dello stesso codice chiamando in giudizio l'assicuratore del vettore ed il proprietario del veicolo dov’era trasportato.
L’art. 122, comma 2, del D. Lgs. 209/2005 chiarisce che l’assicurazione obbligatoria copre la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto. In giurisprudenza, soprattutto quella di merito, intervenuta varie volte sull’argomento in questione, rinveniamo una lettura della norma diretta a qualificare l’art. 141 come un caso di responsabilità oggettiva, nel senso che il trasportato avrebbe diritto al risarcimento del danno dall’assicuratore del veicolo dov’era trasportato (salvo situazioni imprevedibili ed eccezionali) per la sua sola qualità di trasportato.
Secondo questa teoria, (i Giudici della Cassazione la chiamano “innovativa” nella pronuncia esaminata) questa azione tipica ( tipica perché prevista dal legislatore espressamente), è diretta a rafforzare la posizione del terzo trasportato, e prescinde dalla specifica prova della responsabilità e del profilo della colpa nella causazione del sinistro, subordinando l'accoglimento della domanda risarcitoria alla mera prova dell'evento storico del sinistro e della presenza del trasportato sul veicolo coinvolto nel sinistro[1] ed essendo del tutto irrilevanti le modalità e circostanze del sinistro.
Questo orientamento ritiene che nella nozione di caso fortuito richiamato dall’art. 141 cod. ass. non rientrino i comportamenti umani e, quindi, neppure le condotte dei conducenti dei veicoli coinvolti nell’incidente, ma soltanto gli eventi naturali eccezionali ed imprevedibili. Tale posizione renderebbe autonoma l’applicazione dell’art. 141 rispetto all’art. 140 “in quanto se si facesse rientrare anche la condotta umana all’interno della nozione di caso fortuito in realtà le due azioni sarebbero in pratica identiche.
“La dottrina innovativa” trova, infine, ulteriore conforto nell’art.141 comma 3 che consentendo, non obbligando, all’assicuratore del responsabile civile di intervenire in giudizio (la norma dice “può” non deve) e di estromettere l’assicuratore del vettore, dimostrerebbe inequivocabilmente l’obbligo risarcitorio dell’assicuratore del vettore a prescindere da profili soggettivi umani.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 4147/2019 si pone in una posizione apparentemente, radicalmente, opposta a questa teoria, ma in realtà valutando, le conclusioni a cui giunge, tende unicamente ad un importante chiarimento della norma esaminata sia sotto il profilo della teoria generale del diritto che sotto il profilo dell’onere della prova. La Suprema Corte intende dimostrare che non siamo in un caso di responsabilità oggettiva dove diventa irrilevante il profilo soggettivo della condotta umana. In sostanza “i due incipit” determinanti nella norma esaminata (“…salvo il caso fortuito..” e “..a prescindere dall’accertamento della responsabilità..”) vanno esaminati congiuntamente e sono assai rilevanti per non far divenire l’ipotesi astratta dell’art. 141 cod. ass. quale un caso di responsabilità oggettiva.
La giurisprudenza è ormai concorde nel far rientrare nella nozione di “caso fortuito” oltre alle cause naturali anche le condotte umane. Pertanto nel caso dell’art. 141 cod. ass. l’inciso "salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito" deve essere inteso proprio nel senso qui riportato sia perché il legislatore non ha inteso limitare la sua ampiezza con una norma ad hoc, limitandolo ai soli eventi naturali, sia perché il caso fortuito non viene ridotto più avanti nel comma, con l'inciso "a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro"..
Scrivono i giudici della Cassazione in sentenza n. 4147 /2019: “L'inciso sull'accertamento della responsabilità comunque non si riferisce, a ben guardare, al contenuto di un concetto di diritto sostanziale come è il caso fortuito; si riferisce, invece, a un profilo processuale, l'accertamento della responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro. L'elemento sostanziale lo precede, giuridicamente e logicamente: prima di tutto deve essere escluso il caso fortuito - ovvero deve ritenersi sia che il sinistro non sia derivato da un evento naturale imprevedibile sia che la condotta dell'altro conducente (o degli altri conducenti) o la condotta del trasportato non siano state la causa esclusiva del sinistro -, il che significa che la compagnia del vettore deve risarcire; dopo di che, in una situazione quindi di corresponsabilità (a parte l'ipotesi, di cui si dirà infra, di responsabilità del solo vettore), si procede "a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro", ovvero non rientra nel thema decidendum il grado di ripartizione… Se il legislatore avesse inteso oggettivizzare la responsabilità dell'assicuratore del vettore, sarebbe stato logico - e più che mai per l'incipit sul caso fortuito - che l'inciso in questione fosse stato: "a prescindere dall'accertamento della responsabilità del conducente". E in tal modo si sarebbe potuto (pur con una certa tardività - ovvero disordine - testuale) far valere l'inciso pure sotto il profilo sostanziale, cioè come integratore di specificità del concetto del caso fortuito, nel senso di restringerlo proprio agli eventi naturali”.
Ritenuto, quindi, che nella nozione di caso fortuito rientri pure la condotta umana, non va, quindi, esclusa neppure quella tenuta dal trasportato stesso. Un arresto giurisprudenziale molto significativo in tal senso è quello contenuto nella pronuncia n. 9349 del 04.04.2019: “Ferma la responsabilità del conducente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2054 c.c. e art. 172 C.d.S., il quale risponde del mancato uso dei sistemi di ritenzione da parte del trasportato, esiste anche la responsabilità di coloro che erano tenuti alla sorveglianza del minore, integrando la circolazione del neonato in condizione di insicurezza, la violazione degli obblighi di custodia, diligente e prudente, direttamente gravanti sui genitori. Tale responsabilità poggia sull'art. 2043 c.c., essendo i genitori situati in una prospettiva di doverosità del comportamento in rapporto alla protezione e conservazione della sfera giuridica dei figli minori, sul modello del neminem laedere, essendo la-lesione di cui è causa del tutto indifferente alla preesistenza di una relazione familiare”. Qui la Suprema Corte riduce il quantum del risarcimento perché ritiene che la condotta illecita dei genitori incida nella fattispecie causale e, quindi, del danno subito dal minore trasportato nel veicolo. Una interpretazione così sviluppata consente una coerente lettura dei precetti normativi previsti dall’art. 140, 141, e 144 del codice delle assicurazioni (“ Assemblando allora tutto ciò che costituisce la seconda parte del primo comma ("fermo restando quanto previsto all'art. 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultima è coperto per un massimale superiore a quello minimo") senza isolarne il tratto relativo all'accertamento della responsabilità, si giunge logicamente a compattarla sull'introduttivo riferimento all'art. 140.
Il significato, allora, si orienta nel senso che il trasportato può anche agire ex art. 140, come in effetti è stato riconosciuto, pure nell'intervento della Consulta. L'azione ai sensi dell'articolo suddetto è quella che viene esercitata (anche dalla compagnia, come si evince dal comma 4) proprio secondo la tradizionale impostazione di responsabilità civile. E allora la seconda parte dell'art. 141, comma 1, può ben essere intesa nel senso che l'azione ex art. 141 non impedisce quella ex art. 140, ma a differenza di quest'ultima non effettua un pieno accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti - limitandosi ad accertare l'assenza del - caso fortuito, ovvero l'an nel suo paradigma della responsabilità del vettore -, e comunque non preclude al trasportato di agire in forza dell'art. 140 per il residuo risarcimento se l'assicuratore del veicolo che non gli è stato vettore ha a disposizione "un massimale superiore a quello minimo". Nel suo complesso, quindi, l'art. 141, comma 1, non è incompatibile con il concetto giuridico del caso fortuito così come tradizionalmente configurato” in Cassazione civile n. 4147/2019).
Il concetto così determinato per il caso fortuito genera, quindi, due effetti per la Cassazione, uno sostanziale e uno processuale:” L'effetto sostanziale è, come si è visto, che la responsabilità dell'assicuratore del vettore non sussiste se causa del sinistro non è la condotta dell'assicurato, cioè del vettore. L'effetto processuale è che, non emergendo che il legislatore abbia derogato all'ordinario paradigma dell'onere probatorio del caso fortuito, l'attore/trasportato non ha alcun onere di prova al riguardo, perchè sarebbe altrimenti gravato di una prova negativa - cioè di provare che non esiste il caso fortuito per dimostrare che esiste la responsabilità del convenuto -; è quindi il convenuto/assicuratore che ha l'onere probatorio della ricostruzione della vicenda sotto il profilo causale se intende eccepire che la sua origine eziologica sta nel caso fortuito.Il che significa - e in ciò si concretizza un evidente favor verso il trasportato - che il trasportato non è avvinto al paradigma probatorio dell'art. 2043 c.c., e neppure a quello dell'art. 2054 c.c., comma 2, non essendo tenuto a dimostrare le modalità in cui si è verificato il sinistro (ut supra rilevato, ciò infatti è stato riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte: Cass. sez. 3, 30 luglio 2015 n. 16181 e, in motivazione, Cass. sez. 3, ord. 5 luglio 2017 n. 16477), dovendo soltanto provare la sua esistenza e il proprio conseguente danno. Sarà allora il convenuto, assicuratore del vettore, a dover dimostrare, per svincolarsi dall'obbligo ex adverso addotto come suo, che il caso fortuito è stata l'unica causa del sinistro.In una siffatta struttura processuale generata dalla sua base sostanziale è a questo punto ancor più agevolmente logico ribadire che il successivo inciso "a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti" non va inteso (ed allo scopo ermeneuticamente isolato) come se fosse il nucleo dirimente dell'art. 141, bensì deve essere coordinato con la prima parte della norma, e dunque letto nel senso che, se l'assicuratore del vettore non adempie all'onere impostogli dalla regola del caso fortuito di provare la totale derivazione dell'evento dannoso da questo, il processo non deve ulteriormente essere speso sul profilo della responsabilità, in quanto l'assicuratore del vettore è comunque tenuto a risarcire completamente il trasportato, la presenza di una eventuale corresponsabilità incidendo poi ai fini di rivalsa secondo il combinato disposto dell'art. 141, comma 4, e art. 150, comma 1, lett. a) del Codice”. Il pregio di questa teoria è quello senz’altro di aver recuperato in termini sistematici sia la problematica dell’azione di rivalsa da parte dell’assicuratore del vettore che adempie alla sua obbligazione nei confronti dell’assicuratore del responsabile civile sia quella del comportamento processuale dell’assicuratore del responsabile civile che può intervenire e richiedere, non estromettere direttamente, l’estromissione dichiarando con valenza chiaramente confessoria la responsabilità del suo assicurato/responsabile civile.
Da questo ragionamento discende quindi il principio di diritto espresso dalla Cassazione: “ In conclusione, deve essere affermato quale principio di diritto che l'art. 141 cod. ass., in conseguenza del riferimento al caso fortuito - nella giuridica accezione inclusiva di condotte umane - come limite all'obbligo risarcitorio dell'assicuratore del vettore verso il trasportato danneggiato nel sinistro, richiede che il vettore sia almeno corresponsabile del sinistro quale presupposto della condanna risarcitoria del suo assicuratore; una volta accertato l'an della responsabilità del vettore, non occorre accertare quale sia la misura di responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, dovendo comunque l'assicuratore del vettore risarcire in toto il trasportato, salva eventuale rivalsa verso l'assicuratore di altro corresponsabile o di altri corresponsabili della causazione del sinistro. La totale assenza di responsabilità del vettore deve essere inoltre dimostrata dal suo assicuratore provando che il caso fortuito è stata l'unica causa del sinistro, salvo che l'assicuratore di un altro dei veicoli coinvolti non intervenga e non lo esoneri dall'obbligo risarcitorio dichiarando la esclusiva responsabilità del proprio assicurato, in tal caso il giudice dovendo subito estromettere l'assicuratore del vettore, la domanda risarcitoria attorea rivolgendosi ex lege verso l'assicuratore intervenuto”.
Applicando tale principio di diritto nella sentenza n. 14388/2019, gli Ermellini enunciano anche una serie di esempi per far comprendere come applicare il loro dettato: “Queste essendo le regole di diritto sostanziale e processuale desumibili dalla disposizione, può accadere che:
a) il danneggiato nulla deduca in ordine alla responsabilità del sinistro, ma si limiti ad allegare e provare di aver subito un danno in conseguenza dello scontro tra due veicoli o natanti, in uno dei quali viaggiava come trasportato; l'assicuratore del vettore non eccepisca ovvero non riesca a provare l'esclusiva responsabilità del veicolo o natante antagonista: in tal caso l'assicuratore del vettore è tenuto al risarcimento nei confronti del danneggiato nei limiti dettati dalla norma;
b) il danneggiato (terzo trasportato) nulla deduca in ordine alla responsabilità del sinistro, ma si limiti ad allegare e provare di aver subito un danno in conseguenza dello stesso; l'assicuratore del vettore eccepisca e provi l'esclusiva responsabilità del veicolo o natante antagonista: in tal caso, l'assicuratore del vettore nulla dovrà al danneggiato;
c) il danneggiato (terzo trasportato) deduca egli stesso l'esclusiva responsabilità del veicolo o natante antagonista ovvero descriva il sinistro in termini che tale esclusiva responsabilità chiaramente implicano, ma nondimeno pretenda il risarcimento dall'assicuratore del vettore: anche in tal caso la domanda risulterà non accoglibile, risultando già acquisita al processo, in ragione delle stesse allegazioni dell'attore, l'estraneità della fattispecie dedotta all'ambito di operatività della norma (versandosi al di là del limite da essa stessa posto del "caso fortuito")”.
In conclusione l’art. 141 cod. ass. va interpretato in senso letterale senza possibilità di estensione analogica e, pertanto, solo il trasportato ne potrà beneficiare, semprechè alleghi e provi di aver subito un danno in conseguenza di uno scontro tra veicoli o natanti e che viaggiava in essi come trasportato, mentre all’assicurazione del vettore incomberà l’onere di provare il caso fortuito, come ad esempio l’esclusiva responsabilità del conducente del veicolo antagonista e cioè di quello dove non viaggiava il trasportato danneggiato.