Operativa la Camera di Conciliazione di Cassa Forense.

Operativa la Camera di Conciliazione di Cassa Forense.

Agli iscritti alla Cassa sarà consentito di richiedere l'annullamento o la riduzione delle sole sanzioni di importo complessivo superiore ad euro 300,00.

Mercoledi 10 Maggio 2023

La Cassa Forense ha comunicato l'operatività della Camera di Conciliazione, istituita allo scopo di addivenire ad una risoluzione amichevole delle controversie riguardanti le sole sanzioni dovute al mancato adempimento degli obblighi dichiarativi e/o contributivi.

Gli iscritti potranno, attraverso apposito modulo scaricabile dal sito, richiedere l'annullamento od anche la riduzione delle sole sanzioni aventi un importo complessivo di euro 300,00, ricorrendone giusti e comprovati motivi.

La richiesta deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di ricezione dell'avviso inviato all'Ente e prima che la sanzione diventi definitiva, a mezzo pec, all'indirizzo istituzionale@cert.cassaforense.it

La domanda di conciliazione deve essere presentata avverso l'accertamento definitivo della sanzione, ex artt. 74 e 76 del Regolamento Unico della previdenza e prima che lo stesso sia trasmesso per l'iscrizione a ruolo o, comunque, prima che la Cassa abbia avviato una procedura per il recupero giudiziale o che l'istante abbia adìto la Giunta esecutiva o l'autorità giudiziaria e può inoltrarsi solo qualora sia già intervenuta la regolarizzazione dell'inadempienza, anche attraverso procedimento di rateazione.

La procedura di conciliazione dovrà concludersi entro sessanta giorni dallo svolgimento del primo incontro, nel rispetto del principio del contraddittorio tra la Cassa ed il professionista richiedente e potrà svolgersi con le modalità da remoto od in presenza, a seconda delle indicazioni offerte dal presidente del Collegio. La parte istante può farsi sostituire da altro iscritto alla Cassa il quale dovrà ricevere espressa autorizzazione a conciliare. Il Collegio, valutata preliminarmente la sussistenza di eventuali profili di proponibilità ed ammissibilità della domanda, potrà autorizzare il deposito di note scritte e richiedere alle parti la produzione di ulteriori documenti.

La Camera di conciliazione si compone di più Collegi ognuno dei quali è rappresentato da tre membri designati dal Consiglio di amministrazione di Cassa Forense e scelti tra avvocati di comprovata esperienza in diritto del lavoro e/o previdenziale, che non siano componenti, in carica, di altri organismi forensi. I componenti del Collegio sono obbligati ad astenersi nei seguenti casi:

a) l’avere in corso con il soggetto istante incarichi professionali di qualsiasi natura;

b) l’essere socio o associato, coniuge, parente o affine entro il terzo grado con la parte istante;

c) la sussistenza di ragioni di credito o debito con la parte istante;

d) l’essere cliente della parte istante o di suoi soci/associati;

e) l’esercitare professioni o attività, anche senza scopo di lucro, negli stessi locali della parte istante; f) l’avere in corso rapporti professionali con la Cassa in qualità di difensore fiduciario;

g) l’appartenere allo stesso distretto dell’istante.

Il Collegio, qualora ritenga sussistenti e fondati i motivi di equità avanzati, formula la proposta conciliativa. Nell'ipotesi di raggiungimento dell'accordo, viene redatto verbale di conciliazione che ha effetto transattivo e preclude il ricorso amministrativo e giudiziario. Il contenuto e i termini della conciliazione sono vincolanti per tutte le parti ed il mancato rispetto degli obblighi assunti nella conciliazione comporta l’applicazione integrale delle sanzioni per come originariamente irrogate. In caso di rigetto della proposta o di mancato rispetto dei termini dell'accordo, l'istanza di conciliazione non potrà più essere proposta.



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